Cassazione Penale: morte a distanza di quattro anni dal grave infortunio e nesso causale

Cassazione Penale, Sez. 3, 04 marzo 2025, n. 8888 – Infortunio mortale durante i lavori di adeguamento della struttura aeroportuale. Morte a distanza di 4 anni e nesso causale.

 

La Corte di appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 589, commi primo e secondo, cod. pen., per aver, nella sua qualità di datore di lavoro ed amministratore unico, responsabile legale della ditta che stava eseguendo lavori di adeguamento della struttura aeroportuale, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché con violazione degli artt. 22 e 43 D.Lgs. n. 626 del 1994, 28, 70, 71 e 109 D.Lgs. n. 81 del 2008, cagionato la morte del lavoratore a seguito dell’infortunio allorquando intento a scaricare, con l’aiuto di un muletto, delle casseformi e pannelli metallici da un TIR veniva travolto dal materiale edile, riportando politraumi vari, trauma cervicale e toraco-addominale dai quali derivava uno stato comatoso-vegetativo permanente, protrattosi per oltre quattro anni, fino alla morte.
Avverso l’impugnata sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato.

Il ricorso proposto è inammissibile.
Nessuna censura può essere mossa alla Corte di appello che ha disposto accertamenti per risalire alla causa del decesso, nominando un perito, ed ha motivatamente argomentato, in termini logici e sulla base di puntuali e rigorosi accertamenti medico-legali, sul nesso di causalità tra l’incidente subito dal lavoratore e il decesso intervenuto quattro anni dopo.
La decisione oggetto di scrutinio ha spiegato perché l’evento morte è stato ritenuto eziologicamente collegato alle lesioni riportate in occasione dell’infortunio sul lavoro, e perché deve escludersi che su di esso abbiano inciso altre condotte o altri fattori innescanti una serie causale alternativa ed esorbitante.
I giudici di merito hanno espressamente valutato e superato le osservazioni del consulente della difesa attenendosi al documentato riferimento alle condizioni del lavoratore quali erano all’atto del ricovero nella struttura sanitaria subito dopo l’infortunio occorsogli e a quelle in cui versava durante il lungo ricovero in stato di coma; nonché richiamando il coerente ragionamento secondo il quale eventuali negligenze dei sanitari (per altro ritenute insussistenti) non avrebbero innescato, nelle condizioni date, un processo causale autonomo, così applicando il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell’esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l’evento letale, nel caso in esame escluso (ex plurimis, Sez. 4, n. 21454 del 02/05/2023, Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 – 02; Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976 – 01).
Giova, in proposito, aggiungere che non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (Sez. 4, n. 18800 del 13/04/2016, Bonanni, Rv. 267255 – 01).
La Corte di appello ha dunque fatto corretta applicazione dei principi di diritto in tema, posto che nel caso di specie, la serie causale innescata dall’infortunio, che ha cagionato le gravissime lesioni che hanno posto il lavoratore in uno stato di coma neurovegetativo, non è stata interrotta né da eventuali negligenti omissioni dei sanitari né da altre concause, quali il calo ponderale o l’alimentazione con la sonda, con le conseguenti prevedibili ma non evitabili sepsi, che se anche possano aver favorito o accelerato il decesso, non lo hanno comunque autonomamente determinato (cfr in questo senso quanto affermato in motivazione da Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 – 02).

Fonte: Olympus.uniurb

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