Cassazione Penale: Motivazioni sentenza Thyssen di Cassazione 18 settembre 2014 n. 38343

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di Cassazione sul caso Thyssenkrupp: tra i principali temi trattati vi sono le posizioni di garanzia dei vari soggetti aziendali, le responsabilità dell’RSPP, il reato di cui all’art. 437 cod. pen., la delega di funzioni, il dolo eventuale e la colpa con previsione, il D.Lgs.231/01. Si riporta un estratto relativo alle responsabilità dell’RSPP.

Le motivazioni della sentenza riepilogano anzitutto le decisioni di cui ai gradi precedenti di giudizio:
“La prima sentenza.
La Corte di assise di Torino ha affermato la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti e li ha altresì condannati, in solido tra loro e con il responsabile civile TKAST, al risarcimento del danno nei confronti di numerose parti civili. Ha altresì applicato, ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti di TKAST, la sanzione pecuniaria di un milione di euro ex artt. 9, 10 e 12, comma 2, lettera A; la sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di sei mesi ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera A; la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di sei mesi ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera E; la confisca della somma di 800.000 euro ex art. 19.
4. La pronunzia di appello.
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte di assise di appello di Torino.
Nei confronti di E.H. il reato di omicidio doloso di cui al capo B è stato qualificato come omicidio colposo ai sensi degli artt. 589, commi primo, secondo, terzo, e 61, n. 3, cod. pen.; e quello di incendio doloso di cui al capo C è stato qualificato come incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 61, n. 3, cod. pen.
Per tutti, il reato di incendio colposo è stato ritenuto assorbito in quello di cui all’art. 437, commi primo e secondo, cod. pen. rubricato al capo A.
E’ stato altresì ritenuto il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 437 e 589 cod. pen.
Per l’effetto le pene sono state rideterminate.
Nei confronti dell’unica parte civile rimasta nel processo, Medicina Democratica, è stata diminuita l’entità della provvisionale.
Le statuizioni nei confronti dell’ente sono state confermate.”

Si riporta di seguito un estratto relativo al ruolo e alle responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
“Il tema impone di prendere in esame tale peculiare figura istituzionale del sistema prevenzionistico che, insieme al medico competente, svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro. Il servizio, ora previsto dagli artt. 31 e ss. del T.U, deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali adeguati ai bisogni dell’organizzazione; ed ha rilevanti compiti […]. Questa figura svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in équipe. Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere alla ricorrente domanda se i componenti dell’organo possano assumere la veste di garante. […] L’assenza di sanzioni penali […] non è risolutiva per escludere il ruolo di garante. Ciò che importa è che i componenti del SPP siano destinatari di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l’assunzione dell’incarico, essi assumano l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste. D’altra parte, il ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. In situazioni del genere pare ragionevole pensare di attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di una condotta colposa, la responsabilità dell’evento ai soggetti di cui parliamo. Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una , responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica.”

Precedente

Prossimo