Cassazione Penale, Sez. 3, 08 maggio 2024, n. 18040 – E’ del coordinatore per la sicurezza l’obbligo di sospendere il cantiere in caso di condizioni climatiche avverse e della presenza di lastre di ghiaccio?
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 158, comma 2, lett. a), in relazione all’art. 92, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008 perché – in qualità di coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori – ometteva di procedere alla sospensione dei lavori che si stavano eseguendo nel cantiere, in considerazione della pericolosità del medesimo a causa delle condizioni climatiche avverse e della presenza di lastre di ghiaccio sul percorso.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato.
Rilevato che, per quanto emerge dagli atti, la contravvenzione contestata si è estinta per prescrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., va ricordato che in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza di cui all’art. 92 D.Lgs. 81/2008 che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori – che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato – riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l’obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez.4, n. 24915 del 10/06/2021, Rv.281489 – 01).
La legge delinea, poi, sul coordinatore per la sicurezza una funzione peculiare, rispetto al generale compito di alta vigilanza che grava su tale figura della sicurezza, aspetto che qui rileva (Sez. 4, n. 14636 del 23/3/2021, Scalise; Sez. 4, n. 27165 del 24/5/2016, Battisti, Rv. 267735): egli, oltre ai compiti specificamente assegnatigli dall’art. 92 citato, svolge una autonoma funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale e, sebbene non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, mantiene l’obbligo di attivarsi, in caso di sussistenza di un pericolo nei termini di cui all’art. 92 c. 1, lett. f), cit. Tale ultimo obbligo, tuttavia, non è correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire, poiché egli risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell’esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale. Tale interpretazione discende direttamente dalla lettera della legge: alla lett. e) della norma richiamata, infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la violazione di obblighi assegnati ad altre figure della sicurezza, proponga la sospensione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, previa contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese. La successiva ipotesi di cui alla lett. f), invece, non è correlata al riscontro di specifiche violazioni da parte delle altre figure di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente. Pertanto, a tal fine, diventa rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo al coordinatore medesimo, sul quale, come sopra ricordato, non grava l’obbligo di una presenza costante in cantiere.
Nella specie, il Tribunale, pur con motivazione succinta, ha adeguatamente argomentato in ordine alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente fonte dell’obbligo di attivazione di cui all’art. 92 comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008 ed alla verifica del momento dei manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza.
La sentenza impugnata è annulla senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Fonte: Olympus.uniurb