Cassazione Penale: omessa manutenzione, responsabilità del datore di lavoro e del RSPP

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2022, n. 45135 – Rottura delle catene di sollevamento della piattaforma elevabile. Omessa manutenzione e responsabilità del datore di lavoro e del RSPP che non svolge i propri compiti consultivi.

 

La Corte territoriale osserva che il RSPP non svolse i propri compiti consultivi in modo corretto perché non segnalò al datore di lavoro la necessità di una attenta manutenzione e perciò lo ritiene responsabile dell’evento. Individua, inoltre, la regola di prevenzione violata nella carenza di una adeguata manutenzione periodica.
La prevedibilità e l’evitabilità dell’evento dannoso, inoltre, sono congruamente motivate sulla base della constatazione che un infortunio identico si era verificato due anni prima e l’ultimo controllo su catene e pulegge era stato eseguito nel febbraio 2013.

Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro su piattaforma di lavoro elevabile che consente la presenza di un unico lavoratore in quota che opera all’interno di un cestello munito di cinture di sicurezza coadiuvato dal basso da un collega, nello spostamento verticale della piattaforma le catene che consentono il movimento si spezzarono improvvisamente, determinandone il brusco abbassamento. Il lavoratore non fu sbalzato fuori ma a causa del contraccolpo riportò la frattura di entrambe le gambe.
Il legale rappresentante e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono stati indicati come responsabili dell’infortunio per aver omesso di disporre le «visite trimestrali di controllo su funi e catene» e non aver «tenuto conto di tale specifico obbligo di legge, previsto dall’art. 71 comma 3 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, anche ai fini della predisposizione del piano di lavoro e di sicurezza». La sentenza di appello ha escluso che nel caso di specie potesse trovare applicazione l’art. 71 comma 3 d.lgs. n. 81/08 «con riferimento alla mancata colposa adozione delle cautele imposte dall’allegato VI n. 3.1.2.» perché questa norma ha ad oggetto le attrezzature da lavoro deputate al sollevamento dei carichi. Ha ritenuto tuttavia che il richiamo all’art. 71 comma 3 d.lgs. n.81/08 avesse valenza più generale e ha sottolineato che, «in ragione di quanto previsto dall’allegato VI punto 1», questa norma impone comunque l’adozione di tutte le cautele necessarie a eliminare o almeno a ridurre i rischi connessi alle attrezzature da lavoro. Ha conseguentemente ritenuto che datore di lavoro e il RSPP dovessero essere ritenuti responsabili del reato loro ascritto per «aver consentito l’impiego» della piattaforma ancorché la stessa non fosse stata «adeguatamente monitorata».

Fonte: Olympus.uniurb

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