Cassazione Penale: Omessa sicurezza contro i rischi di caduta dall’alto

Cassazione Penale, Sez. 3, ud. 6 aprile 2016, n. 17202 – Omessa sicurezza contro i rischi di caduta dall’alto. D.Lgs. n. 758 del 1994

La Corte di Cassazione con questa sentenza ha affermato che “attese le diverse finalità perseguite dal procedimento amministrativo e dal procedimento penale, essendo l’esaurimento del primo condizione di procedibilità del secondo, ed in mancanza di ulteriori riferimenti normativi, deve escludersi che l’adempimento delle prescrizioni nel termine assegnato dall’autorità di vigilanza, non accompagnata anche dal tempestivo pagamento della sanzione amministrativa, possa determinare comunque l’estinzione del reato in quanto il D.Lgs. n. 758 del 1994 prevede, come procedimento di trasformazione della violazione da penale ad amministrativa, sia l’ottemperanza alla prescrizione, sia il pagamento della sanzione pecuniaria che completa ed esaurisce il procedimento.”

Infatti “le contravvenzioni elevate in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ai sensi del D.Lgs., non rientrano nel campo delle violazioni di tipo amministrativo, tant’è che non è possibile nessun tipo di rateizzazione o dilazione del pagamento della sanzione comminata ed il termine tassativo di 30 giorni per il pagamento dell’intera somma (pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa), decorrente dal giorno in cui, verificata l’ottemperanza alla prescrizione impartita, sia pervenuta al contravventore la dovuta ammissione al pagamento, non è neppure suscettibile di proroghe.”

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