Cassazione Penale: omissione di misure organizzative adeguate ad evitare il rischio

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 dicembre 2020, n. 35057 – Grave infortunio durante la movimentazione del quadro elettrico di 800kg. Omissione di misure organizzative adeguate ad evitare il rischio di collisione.

In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che “il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente ed ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 ud. – dep. 14/02/2018, Rv. 272222 – 01) e, dall’altro, non integra il “comportamento abnorme” idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 ud. – dep. 19/02/2014, Rv. 259313 – 01)”.

La Corte di Cassazione ha poi ricordato che “in tema di infortuni sul lavoro, qualora l’evento sia riconducibile alla violazione di una molteplicità di disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro (Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017 ud. – dep. 05/04/2018, Rv. 273247 – 01)”.

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