Cassazione Penale: operaio precipita dal balcone, omessa formazione e assenza di DPI

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2025, n. 12253 – Operaio precipita dal balcone. Gravi omissioni di sicurezza: omessa formazione e mancanza di DPI.

 

La Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale, la Corte territoriale ha confermato l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. commesso in danno del lavoratore e ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in relazione ad altri illeciti contravvenzionali contestati all’imputato, per tale effetto la pena è stata rideterminata.
Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi nel corso di lavori di manutenzione decisi dai proprietari di alcuni appartamenti di una palazzina, i balconi di questi appartamenti erano ammalorati e i proprietari, tenuti alla manutenzione, avevano concordato di provvedere ai lavori necessari nello stesso arco temporale, ciascuno affidando l’incarico alla medesima impresa che era stata segnalata loro dall’amministratore.
Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, per raggiungere i “soffitti” dei balconi, i dipendenti dell’impresa utilizzavano un ponteggio costituito da elementi prefabbricati, “in parte già precomposti e in parte smontabili e componibili tra loro in cantiere” che constava “di un corpo principale a struttura reticolare su ruote, con montanti ancorabili a pressione al pavimento e al soffitto, e di due corpi a sbalzo, uno frontale e uno laterale, atti a consentire le lavorazioni fuori dalla linea dei balconi”. Ultimati i lavori in un balcone, il ponteggio veniva smontato e rimontato in altro balcone.
Quando l’infortunio si verificò, due lavoratori dipendenti dell’impresa avevano smontato il ponteggio dal balcone del sesto piano per “spostarlo “a passamano” nel balcone del quinto piano. Lo avevano poi rimontato per lavorare sul “soffitto” di questo balcone (vale a dire sulla parte di sotto del pavimento del balcone del sesto piano). Prima che il ponteggio fosse fissato al soffitto (ciò che doveva avvenire facendo uso di viti senza fine posizionate sulla parte finale superiore dei montanti del corpo principale), il lavoratore vittima dell’infortunio – incaricato di prestare assistenza agli altri lavoratori porgendo i componenti del ponteggio – ci salì su di propria iniziativa “per recuperare la morsetta di aggancio della carrucola”, la struttura si sbilanciò sotto il peso dello stesso precipitò giù dal balcone trascinandolo con sé. Il lavoratore morì a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta.
Quale titolare dell’impresa e datore di lavoro dell’infortunato l’imputato è stato ritenuto responsabile della morte del lavoratore, secondo i giudici di merito l’evento fu causato da violazioni di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, rispettando le quali avrebbe potuto essere evitato.
In particolare la sentenza di primo grado (per questa parte integralmente ripresa dalla sentenza di appello) ha attribuito rilevanza causale alle seguenti omissioni: non aver fornito ai dipendenti (e in primis all’infortunato) “una accurata informazione e formazione inerente ai rischi connessi alle attività di cantiere e all’esecuzione di lavori in quota” (artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81); non aver messo a disposizione dei lavoratori “materiale idoneo e conforme alle norme di legge, in luogo del ponteggio, intrinsecamente pericoloso e instabile (art, 112; art. 122… D.Lgs. n. 81/08)”; non aver fornito ad B.B.” cinture di sicurezza, quali dispositivi di protezione individuale idonei a scongiurare il pericolo di caduta dall’alto” (art. 18, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 81/08).
Contro la sentenza della Corte di appello l’imputato ha proposto ricorso.

I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità e il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nel caso oggetto del presente ricorso si deve osservare che le sentenze di merito hanno ritenuto che il lavoratorer abbia agito nello svolgimento delle mansioni affidategli e hanno sottolineato che egli salì su un ponteggio messogli a disposizione dal datore di lavoro, ritenendo dunque che non fosse estraneo alle mansioni del lavoratore, consistenti nel passare materiali ad altro lavoratore l’aver cercato di recuperare la morsetta di aggancio di una carrucola.
Le sentenze di merito – che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei richiami che la sentenza d’appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) – hanno rilevato inoltre che, come emerso nell’istruttoria dibattimentale, il ponteggio veniva smontato da un balcone e montato in un balcone diverso senza che fosse stato predisposto un piano di montaggio e senza che il lavoratore vittima dell’infortunio, incaricato di coadiuvare altri lavoratori in queste operazioni, avesse ricevuto una apposita formazione.
In sintesi, i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta imprudente dell’infortunato sia stata resa possibile dalla violazione di norme di prevenzione ascritta all’imputato e che il lavoratore abbia deciso di salire sul ponte non ancora fissato al soffitto perché non era stato informato dei rischi connessi e della instabilità della struttura. Dalla lettura delle sentenze di merito l’inconsapevolezza della situazione di pericolo emerge evidente.
Si rammenta in proposito che, per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande A., Rv. 214999; Sez. 4, n. 1588 del 10/10/2001, Russello, Rv. 220651; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259227; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386). Questi principi sono stati chiariti – e meglio specificati – sottolineando che, “in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Ponendosi in questa prospettiva si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi “ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante ” (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).
La ritenuta rilevanza causale della violazione degli obblighi sopra indicati, rende superfluo l’esame dell’ulteriore argomento sviluppato dalla difesa, secondo la quale la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 81/08 non ebbe rilevanza alcuna nel verificarsi dell’evento atteso che, anche se fosse stato agganciato a una cintura, il lavoratore sarebbe comunque caduto nel vuoto insieme all’impalcatura. È tuttavia doveroso rilevare che, secondo i giudici di appello, se le cinture di sicurezza fossero state fornite e il lavoratore fosse stato opportunamente formato, nella fase del montaggio del ponte, avrebbe potuto utilizzarle per agganciarsi alle ringhiere e ciò avrebbe consentito all’infortunato di rimanere “ancorato al balcone” anche in caso di “ribaltamento o caduta del ponteggio”.

Fonte: Olympus.uniurb

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