Cassazione Penale, Sez. 4, 22 maggio 2024, n. 20207 – Elettro-folgorazione mortale in un cantiere edile. Piani di sicurezza e responsabilità del titolare dell’impresa appaltatrice.
La Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di omicidio colposo con inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche ai danni del lavoratore deceduto per elettro-folgorazione mentre era intento ad eseguire operazioni di getto di calcestruzzo in un cantiere edile allorquando il braccio mobile dell’autopompa, collegato alla betoniera, aveva interferito con una linea elettrica aerea collocata in corrispondenza del luogo di lavoro.
All’imputato, titolare della ditta edile che stava eseguendo gli interventi edili nel cantiere, era contestata l’inosservanza dell’art.96 comma 1 lett. g), D.Lgs. n.81/2008 per non avere contemplato nel POS il rischio connesso alla elettro-folgorazione dei propri dipendenti e delle persone che fossero chiamate ad operare nel cantiere ove stava svolgendo le operazioni edili, pur in presenza di rischio contemplato nel PSC, che appunto prevedeva il mantenimento di una distanza di cinque metri dai punti interessati dal passaggio dell’elettrodotto, nonché dell’art.97 comma 1 stesso testo per non avere vigilato sulla sicurezza nel corso delle lavorazioni e sull’applicazione delle prescrizioni pure contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e infine dell’art.97 comma 3, per non avere definito le aree e le vie di spostamento e di circolazione all’interno del cantiere con la scelta della ubicazione dei posti di lavoro, tenendo conto della fonte di pericolo rappresentata dalla presenza dell’elettrodotto.
Avverso la sentenza presenta ricorso per cassazione l’imputato.
Le doglianze articolate presentano profili di inammissibilità a fronte della linearità e della adeguatezza della struttura motivazionale della sentenza impugnata che ha riconosciuto in capo al responsabile della ditta appaltatrice, che stava procedendo alla esecuzione degli interventi edili all’interno del cantiere, un’autonoma posizione di garanzia che gli derivava dalla gestione complessiva del cantiere, della conoscenza delle fonti di pericolo in relazione alle opere sub appaltate, nonché quale referente e coordinatore delle opere accessorie e funzionali a quelle in corso di esecuzione, con la conseguenza che l’affidamento a terzi di specifiche attività, complementari a quelle oggetto dell’appalto, non lo esoneravano dalla responsabilità della sicurezza sul luogo di lavoro, atteso che era il responsabile della ditta appaltatrice a indicare la ubicazione delle gettate, in relazione agli interventi di edificazione in atto e quindi sullo stesso incombeva il coordinamento della prestazione anche nella prospettiva di prevenire il rischio di infortuni derivanti dalla presenza di pericoli allo stesso noti, quale quello di elettro locuzione in ragione della presenza di una linea elettrica intersecante il luogo di lavoro (sugli obblighi di garanzia in capo all’appaltatore in relazione alla prestazione specialistica di una ditta subappaltatrice in presenza di rischio interferenziale sez. 3, n.5907 del 11/01/2023, Modugno, Rv.284187; sez. 4, n.12440 del 7/02/2020, Basso, Rv.278749).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Fonte: Olympus.uniurb