Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2024, n. 24565 – Ribaltamento del bobcat durante il caricamento sul camion: prassi lavorativa scorretta e rischiosa.
La Corte d’Appello ha totalmente riformato la sentenza del Tribunale, che ha assolveva i due imputati in ordine al reato di cui agli artt. 113, 81, 589 cod. pen., condannando il Presidente del CdA e il vicepresidente responsabile tecnico della società alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ciascuno per aver cagionato per colpa la morte del lavoratore dipendente infortunato.
I fatti: nel corso di lavori per la posa di cavi di fibra ottica, durante la fase di sgombero del cantiere, il lavoratore escavatorista riportava gravi lesioni cranio encefaliche in esito al ribaltamento del macchinario utilizzato presso il cantiere, denominato “bobcat”, avvenuto mentre veniva caricato su un camion. Agli imputati si era rimproverato, in punto di colpa specifica, la violazione degli artt. 36, comma 2, lett. a), 37, comma 1, 73, comma 4, D.Lgs. n. 81-2008, per aver omesso di dare adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi alle attività di carico e scarico del mini escavatore con l’ausilio delle rampe di carico, per non aver fornito corretta formazione ed informazione in ordine all’utilizzo di escavatori e rampe di carico, costituenti attrezzature di lavoro richiedenti conoscenze particolari; nonché dell’art. 17 D.Lgs. n.81-2008 per non aver valutato i rischi della lavorazione consistente nell’attività di carico e scarico del mini escavatore dal camion con l’ausilio delle rampe di carico.
Il Tribunale considerava che l’istruttoria dibattimentale non aveva consentito di giungere con certezza alla effettiva ricostruzione dei fatti che avevano condotto al decesso del lavoratore che secondo i testimoni si trovava alla guida del bobcat quando il mezzo era caduto durante l’operazione di carico sbalzandolo dall’abitacolo, mentre secondo la consulenza del PM il lavoratore non si sarebbe trovato alla guida del bobcat che invece gli era precipitato addosso colpendolo con la benna. Il primo giudice riteneva comunque che, qualsiasi fosse l’ipotesi ricostruttiva, non poteva dirsi dimostrato il nesso eziologico tra le omissioni contestate agli imputati e l’evento.
La Corte d’appello successivamente ribaltava la decisione del primo giudice escludendo, in primo luogo, che il lavoratore si trovasse alla guida del mezzo al momento del ribaltamento, alla luce della ricostruzione effettuata dal CT del PM e dal medico legale. Riteneva la Corte che il ribaltamento del mini escavatore fosse stato causato da una serie di fattori quali l’erroneo carico del bobcat con la benna in avanti e lo scorretto fissaggio delle sponde al pianale dell’autocarro. Inoltre, evidenziava l’assoluta mancanza di formazione dei lavoratori, secondo cui era prassi non fissare le rampe di carico, nonché la mancata previsione, da parte del POS della società, della valutazione dei rischi per la fase di scarico e carico dei mini escavatori, nonchè l’assenza di prova circa l’avvenuta frequentazione di appositi corsi, da parte degli operai addetti, in ordine alla corretta esecuzione delle procedure di carico e scarico dei mini escavatori. Osservavano quindi i giudici di merito che il ribaltamento del mezzo si era certamente verificato a causa della scorretta esecuzione della manovra di carico con la benna in avanti e del difettoso fissaggio della rampa; che, in seguito al ribaltamento, il lavoratore era stato colpito mortalmente; che l’assenza di formazione e di valutazione del rischio connesso all’operazione avevano, quindi, provocato l’infortunio, atteso che, se la procedura fosse stata eseguita correttamente, l’evento non si sarebbe verificato.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
La Cassazione impone il rigetto del ricorso.
Nel caso in esame infatti la riforma della pronuncia assolutoria non è stata basata sull’accertamento della ricostruzione del sinistro bensì sulla esclusione di una ipotesi di comportamento abnorme del lavoratore e del rilievo di un preciso profilo di colpa da parte del datore di lavoro, consistente nella omessa formazione circa le corrette operazioni di carico e scarico del bobcat sui mezzi di trasporto e nella omessa vigilanza circa l’adozione di prassi lavorative scorrette e rischiose. Dette omissioni, avuto riguardo al tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, hanno certa incidenza causale sia ove si fosse ritenuto che il lavoratore si trovasse all’interno del bobcat, sia che, come affermato dalla Corte territoriale, il lavoratore si trovasse nelle immediate vicinanze, ma non alla guida del mezzo.
In conclusione, l’accertata prassi di non assicurare con gli appositi strumenti il corretto montaggio del pianale sul quale doveva salire il bobcat integra un sicuro profilo di colpa del datore di lavoro, non essendo neppure contestata la certa incidenza causale della scarsa stabilità del pianale sul ribaltamento del bobcat, con le gravissime conseguenze per il lavoratore (sia che egli si trovasse alla guida, sia che si trovasse nelle vicinanze del camion).
Fonte: Olympus.uniurb