Cassazione Penale: prioritaria l’adozione di misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 dicembre 2023, n. 48046 – Sicurezza dei lavori in quota: le misure di protezione collettiva vanno adottate in via prioritaria rispetto a quelle di protezione individuale.

 

Occorre, invero, rammentare che la gestione del rischio di caduta dall’alto è affidata dalla legge a due principali forme di presidio: collettivo e individuale. La prima disposizione prevede che debba essere data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (comma 1, lett. a); la ratio di tale indicazione risiede nel fatto che i dispositivi di protezione collettiva sono atti a operare indipendentemente dal fatto, e a dispetto del fatto, che il lavoratore abbia imprudentemente omesso di utilizzare il dispositivo di protezione individuale. La seconda disposizione consente al datore di lavoro di scegliere il tipo più idoneo tra i sistemi di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota (art. 111, comma 2); è, quindi, valorizzata la possibilità per il datore di lavoro di optare, in relazione allo stato di fatto, per un sistema piuttosto che per un altro. Un’ulteriore disposizione prevede che il datore di lavoro possa disporre l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi solamente nelle circostanze in cui risulti che l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non sia giustificato per la breve durata di utilizzo ovvero per caratteristiche del luogo non modificabili (art. 111, comma 4); tale disposizione rafforza l’indicazione iniziale circa la preferenza del legislatore per i sistemi di protezione collettiva in relazione ai lavori in quota.

La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, aveva ritenuto tre imputati (rispettivamente: responsabile della ditta presso la quale era distaccato il lavoratore; responsabile della ditta subappaltatrice dei lavori; coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori in cantiere) responsabili del reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa di prevenzione infortunistica.
Il lavoratore dipendente, temporaneamente distaccato presso altra ditta nell’ambito di un lavoro condotto in appalto, mentre si trovava sul tetto di un fabbricato per effettuare opere di impermeabilizzazione, dopo aver sfondato un lucernario in plexiglass, precipitava al suolo da un’altezza di 4 metri.
Nel tetto del capannone, dove i lavoratori erano impegnati nella posa della guaina, erano presenti diversi lucernari privi di protezione mentre il perimetro esterno era protetto da parapetti.  Il lavoratore infortunato aveva dichiarato che inciampando era caduto su uno dei lucernari che aveva ceduto provocando la sua caduta piano e ha ammesso che, come anche nei giorni precedenti, nè lui nè gli altri dipendenti indossavano la cintura di sicurezza da collegare alla linea vita installata sulla copertura.
Il Tribunale ha ritenuto antidoverosa la priorità accordata all’attuazione di mezzi di sicurezza individuali anzichè, come prescritto, di misure di protezione collettiva; nella specie sarebbe stato possibile elidere il rischio di caduta mediante la predisposizione di reti di sicurezza sottostanti ai lucernari, l’applicazione di parapetti provvisori e l’eventuale utilizzo di ponteggi. A fronte della radicale inidoneità dell’apparato prevenzionale predisposto, ha ritenuto secondario il tema relativo alla idoneità del sistema vita allestito sul piano di lavoro così come quello della condotta imprudente dei lavoratori che erano soliti non agganciarsi alla linea vita esistente.
Il giudice d’appello ha confermato la necessaria priorità di adozione di dispositivi di protezione collettiva rispetto a dispositivi di protezione individuale ritenendo quindi irrilevanti gli ulteriori temi. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso due degli imputati.

I ricorsi proposti dagli imputati sono stati giudicati inammissibili.

Fonte: Olympus.uniurb

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