Cassazione Penale: Reati in materia di sicurezza e responsabilità del CS e del DL

Cassazione Penale, Sez. 3, 08 settembre 2016, n. 37229 – Reati in materia di sicurezza e responsabilità del CS e del DL: meglio verificare le reali responsabilità alla luce dei contratti di appalto

La Suprema Corte in questa sentenza ha affermato che “in tema di prevenzione degli infortuni, l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori”: ne consegue che occorre sempre verificare se nell’ambito del contratto di appalto l’appaltatore eserciti o meno una ingerenza sulla esecuzione dei lavori appaltati ad altri.

Inoltre “in tema di infortuni sul lavoro, la nomina del coordinatore per la progettazione o per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente ed il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione dei piano di sicurezza e dei fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all’effettivo svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento” (Sez. 4A 28.5.2013 n. 37738, Gandolla ed altri, Rv. 256636). La posizione di garanzia attribuita al committente ed al responsabile dei lavori è molto ampia in quanto ricomprende l’esecuzione di controlli non solo formali, ma soprattutto sostanziali in materia di prevenzione, sicurezza del luogo di lavoro e salvaguardia della salute dei lavoratori, con la conseguenza che spetta al committente verificare che i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera adempiano agli obblighi incombenti su costoro nella materia in esame (Sez. 4A 12.2.2015 n. 14012, Zambelli, Rv. 263014).

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