Cassazione Penale: responsabilità del committente dei lavori di manutenzione anche in assenza di contratto di appalto

Cassazione Penale, Sez. 4, 18 giugno 2019, n. 26898 – Caduta mortale da una scala priva dei ganci di trattenuta e antiscivolo. Responsabilità del committente dei lavori di manutenzione del tetto anche in assenza di contratto di appalto.

La Suprema Corte ha, in più occasioni, ribadito che é titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore il committente che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non verificata professionalità (vedasi la recente Sez. 4 n. 32228 del 20/6/2018, Trovato, non mass.; conf. Sez. 4, n. 35534 del 14/5/2015, Gallone, Rv. 264405 nella cui motivazione la Corte ha precisato che l’unitaria tutela del diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt. 32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 del 1978, impone l’utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori subordinati nell’impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro; Sez. 4, n. 42465 del 9/07/2010, Angiulli, Rv. 248918). E, ancora, in un caso con molte similitudini con quello che ci occupa, è stato ribadito che il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (così Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744).

Va aggiunto che il contratto concluso tra le parti è, senz’altro, un contratto avente ad oggetto la esecuzione di lavori edili in economia, assimilabile, sul piano della disciplina, al contratto di appalto, e per il quale trova applicazione il D.L.vo n. 81/2008; la posizione che l’imputato ha assunto nei confronti della vittima è, quindi, quella di committente ai sensi dell’art. 26 del D. L.vo n. 81/2008.
Peraltro, è pacifico che, in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per “culpa in eligendo” nella verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera, intervengano accordi per una mera prestazione d’opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016 dep.il 2017, Lentini, Rv. 269342).

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