In questa sentenza la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo” (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 – dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672).”
La Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato che “è sufficiente porre mente alla previsione dell’art. 6 d.lgs. n. 494/1996 (norma vigente al tempo del fatto), oggi riproposta dall’articolo 93, co. 2 d.lgs. n. 81/2008, secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l’esecuzione. Alla lettera a) dell’art. 93, in particolare, si legge che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell’opera verifica l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento. Tanto implica che il committente é tenuto a svolgere un’attività di vigilanza sull’adempimento da parte del coordinatore della verifica che l’impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.”