In subiecta materia si è infatti affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto di appalto o di un contratto d’opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del prestatore d’opera (Sez.4, n. 12348 del 29 gennaio 2008, Rv.239252), ovvero con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine (Sez.5, n. 12228 del 25 febbraio 2015, Rv.262757; Sez.4, n.1511 del 28 novembre 2013, Rv.259086).”
Ed allora appare immune dalla denunciata censura la impugnata sentenza laddove ha affermato la responsabilità degli imputati per la mancata predisposizione, nel cantiere in cui la vittima era stata chiamata a svolgere la sua prestazione lavorativa, di tutte le misure idonee ad evitare le cadute dall’alto, consentendo che il lavoro affidatogli venisse eseguito in condizioni di pericolosità evidente ed immediatamente percepibile, in ragione ancor più del fatto che la vittima non operava con mezzi materiali propri nell’esecuzione dell’incarico, ma si avvaleva della strumentazione fornita dal committente e delle risorse umane della ditta C.