Cassazione penale – Responsabilità del committente/responsabile dei lavori per lavoratore precipitato in un fossato

Sentenza Cassazione Penale n. 51190 Sez. 4, udienza 10 novembre 2015 – Carpentiere precipita in un pericoloso fossato frapposto tra il muro dell’edificio in ristrutturazione ed il bordo dello scavo. Responsabilità del committente/responsabile dei lavori

Sentenza Cassazione Penale n. 51190 Sez. 4, udienza 10 novembre 2015 – Carpentiere precipita in un pericoloso fossato frapposto tra il muro dell’edificio in ristrutturazione ed il bordo dello scavo. Responsabilità del committente/responsabile dei lavori

In questa sentenza la Suprema Corte si è così espressa: “Come esattamente rilevato dalla Corte di appello, P.C., committente dei lavori e della variante degli stessi nella cui realizzazione si è verificato l’incidente, non si è avvalso della facoltà di nominare un responsabile dei lavori, cui trasferire gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, ed è pertanto rimasto obbligato in proprio. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4 28/5//2013 n. 37738, Gandolla Rv. 256635) in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un’opera, è titolare “ex lege” di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.”

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