Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2024, n. 29323 – Crollo di una trave in costruzione. Responsabilità del Coordinatore della sicurezza sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione.
La Corte di appello, in riforma della condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine alle contravvenzioni contestategli in quanto estinte per prescrizione. All’imputato erano stati contestati i reati di cui agli artt. 110, 40, comma 2, e 589, comma 2, cod. pen.; 91, 92, 158, 141, 142, 143 e 144 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere – in cooperazione colposa con i rappresentanti legali della ditta di costruzioni Spa e della ditta Srl – nella qualità di direttore dei lavori e di Coordinatore della sicurezza sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione, per negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, cagionato il decesso dell’operaio alle dipendenze della ditta di costruzioni Spa, avvenuto per violento trauma compressivo del torace e dell’addome.
Il fatto: nel corso della realizzazione di un opificio industriale con lavori appaltati alla Spa e subappaltati Srl, nel mentre alcuni dipendenti delle due imprese stavano lavorando alla realizzazione di una trave a sbalzo come appoggio per la successiva posa in opera del solaio, dopo che era stato allestito per il contenimento del calcestruzzo una cassaforma skydeck di metallo e tavolo in legno collegata alle opere provvisionali in maniera del tutto inadeguata – in quanto priva di sistema di ritenuta dei puntelli di controventature, quindi non in grado di sopportare le sollecitazioni indotte durante le operazioni di getto del calcestruzzo (in violazione degli artt. 141, 142, 143 e 144 D.Lgs. n. 81 del 2008), in assenza di adeguate previsioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (in violazione degli artt. 91 e 158 D.Lgs. n. 81 del 1008) ed in carenza delle necessarie verifiche durante la sua costruzione e della doverosa sospensione dei lavori per inadeguatezza (in violazione degli artt. 92 e 158 D.Lgs. n. 81 del 1008) – l’operaio impegnato a lavorare sull’ultimo impalcato del ponteggio esterno per la gettata di calcestruzzo nella cassaforma, avendo sentito uno scricchiolio proveniente dall’armatura di sostegno, aveva sospeso, insieme ad altri operai, la gettata, scendendo dal ponteggio per recarsi nella parte interna del fabbricato e poi salire sull’impalcato della cassaforma, dove veniva tragicamente investito dal relativo crollo, conseguentemente cadendo al suolo e venendo schiacciato dal materiale delle opere provvisionali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato.
Il ricorso non è fondato e si dispone il rigetto.
La responsabilità penale è da ascriversi all’imputato per le qualifiche di Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione (CSP) e di Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione del lavoro (CSE) e non già per quella di direttore dei lavori. La Corte di merito ha diffusamente esplicato come la responsabilità, in ragione della posizione di garanzia ricoperta, fosse da imputarsi all’intervenuta violazione delle norme degli artt. 91 e 92 D.Lgs. n. 81 del 2018. Richiamandone il relativo contenuto, è stato esplicato, infatti, come al CSP sostanzialmente pertenga la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, mentre al CSE spetti il compito di controllarne l’applicazione svolgendo una funzione di “alta vigilanza”, con procedure riguardanti momenti topici delle lavorazioni.
Alla stregua di tali parametri normativi, allora, appare del tutto logica, oltre che tecnicamente corretta, la motivazione con cui i giudici di merito hanno ascritto all’imputato, nelle due qualifiche soggettive rivestite, l’intervenuta violazione delle norme degli artt. 91 e 92 D.Lgs. n. 81 del 2008, espressamente evidenziando come: non avesse analizzato, nel ruolo di CSP, la specifica fase di lavoro relativa alla costruzione dei muri perimetrali in calcestruzzo armato e non avesse indicato le relative procedure esecutive, oltre che i nominativi delle imprese esecutrici tenute ad attuare gli apprestamenti, le attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; nel ruolo di CSE, non avesse verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle misure di prevenzione contenute, seppure genericamente, nei piani di sicurezza, e non avesse aggiornato il PSC in relazione ai lavori di costruzione del muro perimetrale in cemento armato e della trave a sbalzo anch’essa in cemento armato, altresì omettendo di verificare sia l’idoneità dei piani di sicurezza che l’applicazione dei criteri di costruzione delle opere provvisionali ivi comprese.
Diversamente da quanto ritenuto dall’imputato, poi, la Corte di appello ha anche configurato la sua responsabilità penale in ragione dell’omessa sua adozione, nella ricoperta posizione di CSE, di un’adeguata tutela dal rischio interferenziale, del tutto sussistente nel caso di specie.
Risulta giudizialmente comprovato, infatti, che al momento del sinistro vi fosse la contemporanea presenza nel cantiere di operai dipendenti sia dalla società appaltante che da quella subappaltante, e dunque di lavoratori appartenenti a diverse imprese posti in contatto rischioso tra loro, il che avrebbe dovuto imporre all’imputato., nella posizione di garanzia di Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione del lavoro, di adottare le doverose conseguenti cautele, nel caso di specie del tutto omesse.
Fonte: Olympus.uniurb