Cassazione Penale: responsabilità del CSE per mancata verifica dell’idoneità del piano di sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 marzo 2021, n. 9839 – Lesioni gravi a seguito di caduta dall’alto. Mancata verifica dell’idoneità del piano di sicurezza: responsabilità del CSE.

In questa sentenza la Suprema Corte ha ricordato che al responsabile e coordinatore per l’esecuzione dei lavori «la legge (come previsto dall’art. 92, lett. b, D.Lgs. 81/2008, parimenti ai previgenti artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 494 del 1996,) attribuisce compiti specifici e precisi obblighi che lo individuano quale titolare di un’autonoma posizione di garanzia». In particolare a tale figura «è attribuito, tra gli altri, il compito di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori» e spetta «di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare i piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS».
Più in particolare, al responsabile dei lavori, specie se rivesta anche le funzioni di addetto alla sicurezza, sono assegnati, tra gli altri compiti, anche quelli «di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori nonché di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al PSC». Si tratta, quindi, anche di compiti definiti di “alta vigilanza” che «seppur non necessariamente implicano una continua presenza nel cantiere, devono tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l’incolumità dei lavoratori».

La corte di Cassazione ha poi evidenziato che «a norma dell’art. 92 D.Lgs. 81/2008, gli adempimenti che incombono sul coordinatore per l’esecuzione non si esauriscono nella mera verifica statica della corrispondenza tra ciò che è indicato nel piano operativo della sicurezza e la realtà fattuale», ma «la norma succitata impone al coordinatore un comportamento che può spingersi fino al punto di ordinare la sospensione dei lavori qualora accerti una situazione di pericolo».

Fonte: Olympus.uniurb

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