Cassazione Penale: Responsabilità del datore di lavoro e del costruttore per infortunio con un macchinario non conforme

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 gennaio 2019, n. 1184 – Infortunio con un macchinario per la lavorazione dei pellami non conforme ai requisiti generali di sicurezza. Concorrente responsabilità del datore di lavoro e del costruttore.

Come ha correttamente osservato la Corte di merito, non può costituire causa di esonero di responsabilità per il datore di lavoro, il fatto che la ditta di produzione non abbia dotato il macchinario di alcuna protezione delle parti meccaniche in movimento, suscettibili di rivelarsi pericolose in caso di contatto del lavoratore.
La decisione si colloca nel solco da tempo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità che, in plurime pronunce, ha ribadito la concorrente responsabilità del datore di lavoro con quella del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina.
Invero, grava sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare le predette macchine e di adottare nell’Impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori.
La imprevedibilità invocata dalla difesa è dunque richiamata non a proposito: la mancanza di un sistema di protezione era evidentemente riconoscibile con l’ordinaria diligenza, dovendo gli organi in movimento dei macchinari essere sempre segregati per evitare contatti pericolosi con la persona del lavoratore.

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