Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro per il macchinario privo di protezione

Cassazione Penale, Sez. 4, 24 giugno 2019, n. 27786 – Colpevole inerzia di un datore di lavoro che tollera l’uso di un macchinario privo di protezione. Difficile pensare che il capocantiere agisse all’insaputa del titolare.

In questa sentenza la Suprema Corte si è così espressa: “La scelta di far lavorare il dipendente infortunato con un macchinario privo di protezione deve necessariamente essere stata tollerata o condivisa dal datore di lavoro: nessun capocantiere avrebbe agito all’insaputa del datore di lavoro, rischiando il posto di lavoro in quanto artefice di illeciti imputabili allo stesso datore di lavoro, commessi senza che il superiore gerarchico nulla sapesse”.

Inoltre “non risulta che il datore di lavoro avesse delegato ad altri il controllo dei macchinari utilizzati dai dipendenti, per cui la loro costante verifica di conformità alla normativa prevenzionistica era rimessa alla esclusiva competenza del medesimo.
Anche ammesso che la griglia fosse stata materialmente rimossa dal capocantiere, è stato congruamente e logicamente ritenuto che ciò sia stato “tollerato”, non vigilato, o comunque avallato dal datore di lavoro, per cui il profilo di colpa omissivo addebitato al datore di lavoro è sempre lo stesso, ed attiene alla sua colpevole inerzia rispetto ad una conosciuta (o comunque conoscibile) situazione di pericolo, in quanto presente da diverso tempo nel cantiere ove si è verificato l’infortunio”.

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