Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro per infortunio con una pressa priva di protezione

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 dicembre 2025, n. 39169 – Infortunio alla mano con una pressa priva di protezione. Confermata la responsabilità del datore di lavoro.

 

La Corte di appello confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. in quanto, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della società, non mettendo a disposizione una pressa dotata di doppi comandi o di protezione dello stampo, cagionava al lavoratore lesioni personali gravissime alla mano destra.
L’imputato ha interposto ricorso per cassazione.

Il ricorso è nel complesso infondato.
Le due sentenze di merito hanno valorizzato il dato per cui l’allegato V – richiamato dall’art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, cui rimanda il successivo art. 71, comma 4 – al punto 6 prevede i) che, qualora gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentino rischi di contatto meccanico che possano causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o comunque di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione; ii) che, tuttavia, quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, tra le quali – per quel che qui interessa – il congegno di messa in marcia a comando multiplo simultaneo, che obbliga il lavoratore ad impegnare entrambe le mani per far funzionare il macchinario, impedendo che le stesse possano andare a contatto con gli elementi mobili o comunque con le zone pericolose dell’attrezzatura di lavoro.
Hanno, così, evidenziato come, nel caso di specie, la pressa in questione venisse utilizzata con il comando a pedale e non con la modalità del doppio comando, con la conseguenza che l’area pericolosa, dove si trovavano gli organi in movimento, era di libero accesso, non esistendo adeguata protezione o comunque un meccanismo di spegnimento automatico; come, in altri termini, il contatto di parti del corpo del lavoratore con la pressa fosse precluso solo finché questi aveva in mano il pezzo da lavorare, ma non anche quando, posato il pezzo, doveva rimuovere gli scarti della lavorazione, operazione questa che pacificamente costituiva una fase ordinaria della lavorazione; come, dunque, il funzionamento della pressa con il comando a pedale, pur se munito di calotta superiore (idoneo a ridurre il pericolo di movimenti involontari, ma non ad eliminarlo), rendesse necessario uno strumento di protezione tale da evitare il possibile ed involontario contatto del corpo del lavoratore con il macchinario, quando lo stesso era in funzione.
Del resto è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento secondo cui grava sempre sul datore di lavoro l’obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che nello svolgimento delle proprie mansioni debbano utilizzare macchinari e, dunque, di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori, con la precisazione che a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio di progettazione, che non consentano di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 41147 del 27/10/2021, Favaretto, Rv. 282065 – 01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli Srl, Rv. 275114 – 02; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259229 – 01), circostanza questa che all’evidenza non ricorre nel caso che si sta scrutinando.
In ogni caso al di là delle previsioni normative di carattere generale, grava comunque sul datore di lavoro l’obbligo di valutare in concreto le fonti di pericolo connesse all’utilizzazione dei macchinari, specie in un caso come quello che si sta scrutinando, in cui il pericolo di contatto di parti del corpo del lavoratore con le parti in movimento del macchinario era stato concretamente previsto.

Fonte: Olympus.uniurb

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