Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro per la caduta del lavoratore dalla scala durante la tinteggiatura del soffitto

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 gennaio 2026, n. 318 – Caduta dalla scala doppia a incastro durante la tinteggiatura del soffitto. Responsabilità del datore di lavoro.

 

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza del Tribunale con la quale l’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile del reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica ai danni del proprio dipendente.
In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto l’imputato, nella qualità di titolare di una ditta edile, incaricata dell’esecuzione di lavori in un cantiere, nonché datore di lavoro della persona offesa, di avere messo a disposizione del proprio dipendente, per effettuare la imbiancatura del soffitto presso quel cantiere, una scala doppia a incastro con entrambi i tronchi allungabili non idonea per l’esecuzione in sicurezza di quella lavorazione con riferimento al rischio di ribaltamento. Senza neppure aver previsto la presenza di un altro lavoratore che assicurasse la stabilità dell’attrezzo, nonché di non avere contemplato quella specifica lavorazione nel POS, la cui incompletezza dunque non aveva consentito di individuare preventivamente l’attrezzatura più idonea per la sua esecuzione.
Nell’occorso la vittima, intenta a tinteggiare il soffitto, si era sporta sul lato destro per raggiungere una porzione di parete, così perdendo l’equilibrio, rovinando al suolo e riportando le lesioni descritte nella imputazione.
L’imputato ha proposto ricorso.

Il ricorso è inammissibile.
Nel ricorso la difesa ha sostanzialmente contestato che le opere da eseguire, nell’occorso, non consistevano nella tinteggiatura del soffitto, bensì nella copertura di tracce sulle pareti, attività per la quale non vi era pericolo di perdita dell’equilibrio. Trattasi della contestazione della ricostruzione fattuale della vicenda, operata conformemente nei due gradi del giudizio di merito, a favore di una versione alternativa dei fatti. Tuttavia dalle prove esaminate, la Corte d’Appello ha tratto conferma della attendibilità della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, ritenendo accertato che il lavoratore avesse ricevuto dall’imputato l’incarico di eseguire esattamente il lavoro nel quale era impegnato al momento della caduta; che egli non avesse ricevuto istruzioni di utilizzare un trabattello e che tale strumento non fosse stato messo a sua disposizione. Il racconto preciso della persona offesa aveva ricevuto poi riscontro in quello del magazziniere che era sopraggiunto in cantiere per portare materiale per la pitturazione, smentendo anche l’assunto difensivo secondo il quale quel giorno non dovevano svolgersi lavori di pitturazione.
La condotta dell’imputato, così ricostruita, è stata ritenuta in violazione del disposto di cui all’art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, avuto riguardo alla scelta dell’attrezzatura di lavoro, in relazione all’opera da eseguire, essendo stato pure accertato che l’imputato era stato perfettamente consapevole che quel lavoro sarebbe stato eseguito dalla vittima in solitudine. Quanto, poi, alla violazione dell’art. 96 dello stesso Testo Unico, la Corte di merito ha ritenuto che nulla fosse stato predisposto in tema di previsione di quel rischio, omissione cui era correlata anche quella di non aver indicato la strumentazione lavorativa più idonea.
I giudici del merito hanno ricostruito la posizione datoriale dell’imputato quale gestore del rischio (di caduta dall’alto) che la norma violata era intesa a scongiurare.
La contestazione della ricostruzione in fatto degli accadimenti, alla stregua delle prove esaminate, vale quanto pretendere dalla Corte di legittimità, dopo due gradi di merito, una lettura diversa di quel compendio, senza indicazione di violazioni di legge o vizi della motivazione rilevabili in questa sede (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 – 01) e la rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione (tra le altre, Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218 -01), peraltro, prospettando una violazione di legge, smentita dalla stessa previsione normativa richiamata (art. 40, comma 2, cod. pen.), avendo i giudici del merito ampiamente giustificato la ritenuta esistenza dell’obbligo di impedire l’evento in capo all’imputato.

Fonte: Olympus.uniurb

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