Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro per mancata valutazione dei rischi

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 settembre 2020, n. 26618 – Lavoratore violentemente colpito al volto da una forca del carrello elevatore. Responsabilità del datore di lavoro per la mancata valutazione dei rischi connessi all’operazione.

La Corte di Cassazione in questa sentenza ha precisato che “la fase della manutenzione delle pedane doveva essere disciplinata nel documento di valutazione dei rischi, essendo preciso obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008, prevedere e indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda in relazione alle singole lavorazioni da compiersi (ex multis sez. 4, n. 20129 del 10/3/2016, Rv. 267253 – 01)”.
Ha anche rilevato che “in relazione a tale obbligo è del tutto ininfluente il carattere non quotidiano dell’attività di manutenzione delle pedane da operarsi presso l’officina, essendo essa afferente ad un aspetto strutturale e comunque permanente del processo lavorativo dell’azienda”.

Inoltre “il fatto che il ricorrente abbia affermato di non avere avuto conoscenza della modalità rischiosa con cui erano sollevate le pedane non può costituire causa di esonero da responsabilità, incombendo sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina dì un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro (cfr. in argomento Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608 – 01)”.

La Suprema Corte ha poi evidenziato che “il comportamento imprudente del lavoratore non può essere causa di esclusione dello responsabilità del datore di lavoro ove, come nel presente caso questi non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire i rischi collegati a tali prevedibili comportamenti imprudenti (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Rv. 276242 – 01)”.
Infine “deve aggiungersi, conformemente a quanto rappresentato dai giudici di merito, come l’attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quelli rientranti nella sfera di governo del datore di lavoro non sia ipotizzabile in presenza di evidenti lacune e criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro nelle fasi delle lavorazioni.”

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