Cassazione Penale, Sez. 4, 02 gennaio 2026, n. 51 – Operaio ecologico schiacciato dall’autocompattatore aziendale. Responsabilità del datore di lavoro per manomissione dei dispositivi di sicurezza, omessa manutenzione e inefficacia della delega.
La Corte di appello, riformando parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale, ha confermato la condanna dell’amministratore della società alla pena di quattro anni di reclusione per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
In breve il fatto: il lavoratore operatore ecologico della società perdeva la vita schiacciato dall’autocarro aziendale nel tentativo di riavviare il veicolo in sosta, agendo direttamente sul vano motore, senza risalire in cabina. L’autocompattatore si era avviato improvvisamente, investendolo e schiacciandolo con le ruote gemellari posteriori.
La ricostruzione della dinamica si fondava su una perizia che accertava che il mezzo presentava una grave manomissione, il relè di sicurezza deputato a subordinare l’accensione del motore alla pressione del pedale del freno era stato sostituito con un dispositivo a ponte fisso che permetteva l’avvio del veicolo, eludendo le procedure di sicurezza previste dalla casa madre del veicolo. La modifica rendeva possibile l’accensione del motore senza che il cambio compisse le operazioni di azzeramento e, soprattutto, senza l’apertura dei dischi della frizione, esponendo i lavoratori al pericolo che la fase di accensione coincidesse con l’avanzamento indesiderato del mezzo.
L’autocarro presentava inoltre una batteria in avanzato stato di solfatazione con evidenti tracce di ossidazione sul morsetto negativo. Questa circostanza costringeva gli operatori a ricorrere a manovre di emergenza per l’avviamento, come dimostrato dalle rigature circonferenziali sul morsetto e dall’annerimento di un fusibile privo della calotta isolante di protezione. Il perito evidenziava che tali modalità operative erano tutt’altro che intuibili da parte di un conducente occasionale senza uno specifico addestramento.
La Corte ha ritenuto provato che nella società vigesse una prassi volta a trascurare l’efficienza e la sicurezza dei mezzi, infatti l’azienda non dava seguito alle segnalazioni di anomalie provenienti dagli autisti, se non per quelle che avrebbero comportato l’impossibilità di utilizzo del mezzo, privilegiando l’esigenza di non fermare gli autocompattatori rispetto alla sicurezza dei lavoratori.
Questo quadro era emerso dalle testimonianze di alcuni ex dipendenti della società, i quali riferivano concordemente di aver segnalato ripetutamente ai responsabili le gravi problematiche del mezzo, senza alcun esito concreto.
L’imputato affida il suo ricorso per cassazione.
Il ricorso va respinto.
Il ricorrente deduce la violazione di legge, sostenendo che le funzioni in materia di sicurezza fossero state efficacemente delegate ad un preposto, assunto con qualifica di Quadro e remunerato per lo svolgimento di speciali funzioni di sorveglianza, ma la censura non può trovare accoglimento.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, Rv. 261108).
La delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato delle responsabilità e dei poteri che sono propri del delegante medesimo, determinando la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Affinché si realizzi tale traslazione, tuttavia, è indispensabile che la delega possegga i requisiti formali che le sono propri e deve essere redatta ed accettata per iscritto, come prescritto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In assenza di una simile formalizzazione il datore di lavoro resta diretto titolare della posizione di garanzia in relazione agli obblighi prevenzionistici (Sez. 4, n. 22246 del 28 febbraio 2014, Rv. 259224).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che non è stata prodotta alcuna delega scritta recante data certa, né risulta che il preposto avesse formalmente accettato per iscritto l’incarico delegatogli, come prescritto dall’articolo 16, comma primo, lettere a) ed e), del Testo Unico.
Il ricorrente sostiene che tale formalizzazione non sarebbe stata necessaria, essendo il preposto individuato sulla base della contrattazione collettiva e dotato di funzioni dirigenziali in forza dell’inquadramento come Quadro.
L’argomento non è fondato. Il richiamo operato dal ricorrente alla circostanza che l’obbligo di formalizzazione scritta della delega sarebbe stato introdotto solo in epoca successiva ai fatti con la Legge Finanziaria n. 215 del 17 dicembre 2021 si rivela manifestamente infondato.
L’articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 entrato in vigore il 15 maggio 2008, quindi ampiamente anteriore ai fatti oggetto del presente giudizio, già prescriveva espressamente che la delega dovesse risultare da atto scritto recante data certa e dovesse essere accettata dal delegato per iscritto.
La Legge n. 215 del 2021 ha semmai rafforzato gli obblighi del datore di lavoro e del preposto, ma non ha introdotto ex novo il requisito della forma scritta della delega, già presente nel testo originario del decreto legislativo n. 81 del 2008.
La sentenza impugnata ha inoltre valorizzato le testimonianze degli ex dipendenti i quali concordemente riferivano che le segnalazioni relative alle gravi anomalie dell’autocarro investitore non avevano trovato seguito alcuno, e che l’input ricevuto dai responsabili era invariabilmente quello di provvedere autonomamente con soluzioni estemporanee.
Ad avviso dei giudici di merito, tali testimonianze, ritenute attendibili anche perché riscontrate dalle risultanze peritali, deponevano nel senso che nella società la prassi in uso fosse quella di trascurare l’efficienza e la sicurezza dei mezzi, privilegiando l’esigenza di non fermare gli autocompattatori rispetto alla sicurezza dei lavoratori. Emerge quindi con evidenza che le risorse attribuite al preposto, in relazione ai mezzi, fossero tutt’altro che adeguate, e che dai vertici aziendali provenissero precise indicazioni in ordine alle modalità di risparmio da attuarsi.
Va inoltre rilevato che, anche a voler ritenere sussistente una delega di funzioni di fatto in capo al preposto sulla base del principio di effettività di cui all’art. 299 del Testo Unico, resta fermo in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilanza sull’operato del soggetto che sovraintenda all’attività lavorativa.
Come questa Corte ha più volte affermato, incombe sul datore di lavoro o sui soggetti dal medesimo delegati evitare l’instaurarsi di una prassi lavorativa foriera di pericoli per i lavoratori con il consenso del preposto o su sua espressa richiesta. Ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso del preposto, l’ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l’omessa vigilanza sul comportamento del preposto (Sez. 4, n. 20092 del 19 gennaio 2021, Rv. 281174; Sez. 4, n. 26294 del 14 marzo 2018, Rv. 272960; Sez. 4, n. 10123 del 15 gennaio 2020, Rv. 278608).
Dalle sentenze di merito si ricava poi che, nel caso di specie, l’infortunio mortale che ha causato il decesso del lavoratore fosse riconducibile, non tanto alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, quanto piuttosto a scelte gestionali di fondo dell’impresa, consistite nel privilegiare il contenimento dei costi rispetto alla sicurezza dei lavoratori, nell’omettere di sottoporre i mezzi ad adeguata manutenzione nonostante le ripetute segnalazioni di anomalie e nell’indurre i lavoratori a ricorrere a pericolosi espedienti per ovviare ai problemi di funzionamento dei mezzi.
Come evidenziato nella sentenza appellata inoltre il Documento di Valutazione dei Rischi si presentava lacunoso, non contenendo alcun cenno all’autocompattatore investitore, nonostante si trattasse dell’unico veicolo con cambio automatico a disposizione dei dipendenti. Tale circostanza induce a ritenere corretta l’argomentazione, secondo la quale fosse inadeguata la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo di quello specifico mezzo, specie se da parte di autisti non pratici delle sue precipue caratteristiche e non adeguatamente formati al riguardo.
Come noto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 17, 18 e 28 D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi e la redazione del documento di valutazione sono compiti non delegabili del datore di lavoro, sicché solo al ricorrente può ascriversi la violazione del relativo obbligo.
Fonte: Olympus.uniurb


