Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro per omessa formazione di tutti i dipendenti

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25550 – Infortunio con un impianto di pressofusione manomesso dal capo reparto. Responsabile anche il DL per omessa formazione di tutti, compresi i dirigenti e preposti.

La Suprema Corte, in questa sentenza, si è così pronunciata: «In un contesto in cui il foro aperto sulla grata di protezione del macchinario, oltre che privo di una chiusura con sportello apribile dotato di microinterruttore, era di dimensioni tali da consentire agevolmente l’introduzione della mano e dell’intero braccio del lavoratore, l’avere semplicemente confidato nel fatto che i lavoratori addetti seguissero con attenzione e pedissequamente le istruzioni fornite è stato correttamente ritenuto, anzitutto, espressione di una pesante carenza formativa/informativa in tema di sicurezza, di cui non poteva non essere chiamato a rispondere, in primis, il datore di lavoro, a prescindere dal fatto che egli sapesse o meno dell’esistenza di quel foro escogitato dal capo reparto e di cui tutti all’interno del reparto, nelle diverse posizioni gerarchiche, apparivano comunque a conoscenza».

Inoltre «condivisibile, sul punto, appare il richiamo che la Corte territoriale opera alla non trascurabile circostanza che proprio il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, 36 e 37 D.L.vo 81/2008, nei confronti di tutti i dipendenti, ivi compresi quelli aventi un ruolo dirigenziale o comunque sovraordinato, in modo che costoro siano perfettamente informati dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa, alle macchine, alle sostanze e agli impianti in uso. E l’art. 37 citato, in tema di formazione dei lavoratori, stabilisce proprio, tra l’altro, al 7 comma che il datore di lavoro deve assicurare anche ai dirigenti e preposti “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.”).
Dunque, il dato essenziale nel caso in esame ritenuto dai giudici di merito con motivazione logica e congrua non è quanto fatto dal capo reparto in termini di istruzioni sull’uso della trancia, una volta praticato il foro sulla griglia laterale, ma piuttosto quanto non fatto nella circostanza dal datore di lavoro in termini di complessiva formazione ed informazione dei lavoratori».

Quanto poi «al capo reparto, autore materiale, reo confesso, della pericolosa modifica apportata sulla macchina, egli era perfettamente consapevole dei rischi che essa comportava per la sicurezza dei lavoratori, al punto da redigere istruzioni scritte per il corretto utilizzo della trancia in presenza del foro e prima dell’installazione di uno sportello dotato di un micro-interruttore in grado di bloccare gli organi lavoratori alla sua apertura. Ed appare pienamente condivisibile che sia stato ritenuto del tutto irrilevante che egli abbia agito con “buone intenzioni”, ovvero con lo scopo di adeguare la macchina ad un maggiore standard di sicurezza, realizzando un sistema di pulizia dei residui di lavorazione più sicuro per gli addetti, ove si consideri che tale finalità sarebbe stata raggiunta all’evidenza solo quando il foro praticato fosse stato dotato di una finestrella con microinterruttore, e non certo semplicemente realizzando un buco nella grata di protezione, tanto grande da consentire di introdurre un braccio intero, mantenendo in operatività l’impianto nella piena consapevolezza dei rischi che esso nel frattempo implicava».

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