Cassazione Penale: Responsabilità del datore di lavoro per omessa valutazione dei rischi e conseguente omessa formazione del dipendente

Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, del 13 giugno 2014 n. 25222

Con la sentenza del 13 giugno 2014 n. 25222 la Cassazione Penale, Sez. 4, ha affrontato la questione della responsabilità del datore per morte del dipendente a causa di omessa valutazione dei rischi e conseguente omessa formazione dei lavoratori; la Corte ha, altresì, individuato i presupposti per l’ interruzione del nesso causale tra condotta del datore ed evento a danno del dipendente.
Nello specifico, il datore di lavoro di una ditta di autotrasporti era stato ritenuto responsabile, per colpa generica e specifica, della morte del meccanico dipendente rimasto schiacciato dal TIR sotto il quale stava lavorando per la regolazione dei freni.
In particolare, all’imputato era stato addebitato di aver omesso di far adottare, come previsto dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 373, le necessarie misure e cautele supplementari in ordine ai lavori di manutenzione di macchine e mezzi e di provvedere, come previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 22, alla formazione dei lavoratori, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
In primo e secondo grado il datore veniva condannato alla pena della reclusione nonché al pagamento del risarcimento del danno.
Avverso la decisione della Corte d’appello veniva proposto ricorso.
La Cassazione, confermando quanto stabilito in entrambi i gradi di giudizio, ha sostenuto che nella ricostruzione del nesso di causalità tra la colposa omissione ascritta all’imputato e l’infortunio mortale, la sentenza della Corte d’Appello ha correttamente posto in evidenza la correlazione tra quest’ultimo e l’assenza di dispositivi di sicurezza, l’omessa valutazione del rischio e l’omessa formazione del lavoratore in relazione alla specifica attività di registrazione del sistema frenante dei veicoli aziendali, nel pieno rispetto della più moderna concezione della materia prevenzionistica, attuativa delle Direttive Europee, che attribuisce al datore di lavoro non solo l’obbligo di attuarec le singole norme cautelari ma anche quello di dotarsi di una rete gestionale i cui requisiti sono rigidamente predeterminati dal legislatore attraverso l’imposizione, tra gli altri, dell’obbligo di elaborazione del documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, ora D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 28 e 29) e degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori.
Nel caso in oggetto, infatti, è emerso che, nonostante le carenze strutturali dell’officina e la necessità di un’immediata revisione, il datore di lavoro aveva omesso di individuare nel DVR tutti i rischi derivanti dall’attività della ditta determinando, in tal modo, l’omessa formazione dei dipendenti in particolare relazione alle loro specifiche mansioni.
Per tali motivi il ricorso è stato giudicato infondato e, quindi, rigettato.

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