Inoltre “solo per completezza occorre sottolineare che non sussiste un principio di affidamento, da parte del datore di lavoro, relativamente al corretto operato delle altre imprese, in quanto l’importanza del bene giuridico tutelato impone a ogni datore di lavoro di verificare la sicurezza dei luoghi.”
La Suprema Corte ha poi anche ribadito che “in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), per cui eventuali inadempimenti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non escluderebbero, nel caso di specie, la responsabilità del datore di lavoro”.