Cassazione Penale, Sez. 4, 01 agosto 2018, n. 37119 – Mortale caduta dall’alto. Responsabilità del presidente della cooperativa.
L’imputato, nel caso di specie, assume necessariamente la veste di “datore di lavoro” della persona offesa, posto che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art. 2 d.Lgs. n. 626 del 1994 (il cui contenuto è analogo al vigente art. 2 d.Lgs. n. 81/2008), i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di “datore di lavoro”, riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell’unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un’impresa cooperativa.
Ne deriva che correttamente la Corte territoriale argomenta nel senso che il prevenuto, nell’occorso, era tenuto ad adottare un comportamento improntato al rispetto di tale normativa, e quindi non avrebbe dovuto far salire la vittima sul tetto senza che lo stesso si munisse di dispositivi di protezione.
Ne deriva che correttamente la Corte territoriale argomenta nel senso che il prevenuto, nell’occorso, era tenuto ad adottare un comportamento improntato al rispetto di tale normativa, e quindi non avrebbe dovuto far salire la vittima sul tetto senza che lo stesso si munisse di dispositivi di protezione.
Fonte: Olympus.uniurb
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