Cassazione Penale: responsabilità del presidente della società cooperativa per mancanza di formazione e omissioni nel DVR

Cassazione Penale, Sez. 4, 1 ottobre 2020, n. 27242 – Infortunio mortale del socio lavoratore addetto all’abbattimento degli alberi. Mancanza di formazione e omissioni nel DVR: responsabilità del Presidente della società cooperativa.

La Suprema Corte in questa sentenza ha precisato che «la responsabilità del Presidente della Cooperativa va ravvisata non solo nella mancata formazione e informazione del lavoratore ma principalmente nella completa omissione della preventiva valutazione della scelta della probabile via fuga, necessaria al fine di operare in sicurezza».
Non c’è alcun dubbio che «in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 626 del 1994, i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di “datore di lavoro”, riferendosi a chi ha la responsabilità della impresa o dell’unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un’impresa cooperativa».
Infatti costituisce ius receptum «il principio che beneficiari delle norme di tutela della sicurezza del lavoro sono, oltre i lavoratori dipendenti, i soci di cooperative di lavoro. Il presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro, pertanto, deve essere considerato destinatario delle norme antinfortunistiche quando a questa spetti di eseguire le opere».

La Corte di Cassazione ribadisce anche che va individuato «nell’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, uno dei principali gravanti sul datore di lavoro, ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro» e precisa che «il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l’adempimento di tali obblighi non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro».

Inoltre «in tema di sicurezza sul lavoro “ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente».

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