Cassazione Penale: responsabilità del RSPP per incidente mortale in gara di orienteering

Cassazione Penale, Sez. 4, 20 novembre 2024, n. 42483 – Caduta nel pozzo del minore durante la gara di orienteering. Responsabile il RSPP che non segnala nel DVR il pericolo di caduta nel pozzo in pessimo stato di manutenzione.

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

Confermata la condanna del ricorrente responsabile di omicidio colposo in danno del minore aggravato dalla violazione della normativa prevenzionistica. In particolare veniva accertato che l’imputato, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per il parco avventura, aveva omesso di segnalare nel DVR da lui redatto l’esistenza di un pozzo nel parco e lo stato di vetustà e inidoneità della sua copertura, pozzo nel quale il minore era caduto, perdendo la vita, durante una gara di orienteering.

Fonte: Olympus.uniurb

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