Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2024, n. 27518 – Caduta dall’alto: non ha alcun rilievo la qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra la società appaltatrice e il lavoratore. Responsabilità del titolare dell’impresa appaltatrice.
Ai fini penali invero non ha alcun rilievo la contrapposizione della definizione dello specifico rapporto intercorresse tra la società G E D e l’infortunato, al primo giorno di lavoro, e cioè se il lavoratore fosse stato assunto per poche giornate di lavoro alle dipendenze della società subappaltatrice ovvero se operasse in autonomia, in quanto risulta accertato agli atti che era la G E D ad avere la gestione di quella specifica lavorazione ed ad essa competeva predisporre, nell’esercizio della sua autonomia di impresa, e nel rispetto del piano di coordinamento, tutte le iniziative necessarie a operare in sicurezza nel rispetto della normativa dei lavori da svolgersi in quota, di vigilare sull’andamento dei lavori, assicurare ai lavoratori dispositivi individuali di protezione per i lavori da svolgersi in quota e pretenderne la osservanza. Manifestamente infondata è pertanto la affermazione secondo la quale la vittima, essendo un lavoratore autonomo, sebbene a giornata, avrebbe egli stesso dovuto provvedere, nell’ambito di una articolata e sequenziale opera da svolgersi sopra la copertura di un capannone e in costanza di rischio interferenziale, a dotarsi di strumenti di protezione individuale o di accertarsi della presenza sulla copertura di strumenti di prevenzione collettivi, quali passaggi dedicati, linee di trattenuta o di aggancio, parapetti o impalcature, laddove era la G E D ad essersi assunta tale responsabilità, entro i limiti fissati dall’esercizio dei poteri di coordinamento, consultazione e cooperazione che fanno carico al committente anche attraverso gli organi deputati (responsabile dei lavori e coordinatore in fase di esecuzione).
Confermata la condanna all’imputato, in qualità di legale rappresentante della impresa appaltatrice e di datore di lavoro del lavoratore deceduto, colpevole del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina prevenzionistica in materia di infortuni sul lavoro.
In particolare all’imputato, titolare della impresa appaltatrice impegnata presso il cantiere in opere di apposizione sulla copertura di un capannone di pannelli coibentanti sui quali avrebbero dovuto essere poi collocati i moduli di pannelli fotovoltaici, era ascritta, oltre a profili di colpa generica, la inosservanza dell’art.115 D.Lgs. 81/2008, per avere omesso di garantire ai lavoratori sistemi di prevenzione individuale e collettiva al fine di scongiurare cadute dall’alto e in particolare dai lucernai verso l’interno dell’edificio, quali sistemi di trattenuta e linee guida onde operare in sicurezza al di sopra della copertura posta all’altezza di metri 6,5 da terra. All’imputato era altresì contestata l’inosservanza all’art.37 comma 1 D.Lgs.vo 81/2008 per non avere assicurato al dipendente adeguata formazione sia per quanto riguarda lo svolgimento di lavorazioni in quota, sia in relazione alle modalità di utilizzo di dispositivi individuali di protezione per la caduta dall’alto. All’imputato era altresì contestata la inosservanza alla disciplina concernente la assistenza sanitaria per non avere avviato a visita medica il lavoratore all’atto di costituzione del rapporto di lavoro.
L’imputato sosteneva la linea difensiva secondo la quale il lavoratore infortunato fosse in realtà un prestatore d’opera autonomo che aveva accettato di assumere in subappalto la prestazione assunta dalla sua società pur mancando qualsiasi indice di emersione di un rapporto negoziale tra le parti ed essendo il lavoratore intento a operare nell’ambito del rapporto di subappalto assunto dalla società la quale pure era presente in cantiere con propri operai e organizzazione di impresa.
Fonte: Olympus.uniurb