Cassazione Penale: responsabilità dell’ente per la sottovalutazione sistematica dei rischi finalizzata alla riduzione dei costi

Cassazione Penale, Sez. 4, 17 aprile 2019, n. 16598 – Caduta dall’alto. La sottovalutazione sistematica dei rischi è un chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza.

In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che “in tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’interesse o al vantaggio, devono essere riferiti alla condotta e non all’evento” e “ciò, perché, non rispondono all’interesse dell’ente, o non procurano allo stesso un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche”.

“Si tratta di premesse che la sentenza ha tenuto ben presenti e sulla base delle quali ha valutato la sussistenza dell’interesse perseguito dalla politica assunta dalla società in materia di sicurezza, sottolineando la non occasionalità dell’omissione di tutele, posto che non solo non era stata collocata la rete anticaduta, ma erano mancati sinanco presidi individuali idonei, tanto che anche le cinture di sicurezza si erano dimostrate inadeguate (senza il doppio cordino) e che, anziché predisporre camminamenti con tavole ponte, era stata utilizzata una sola tavola per tutta la copertura, dalla quale, poi, era caduta la persona offesa.
La sottovalutazione sistematica dei rischi -come precisato dalla giurisprudenza di legittimità- va considerata chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti sull’imprenditore a tutela della salute dei lavoratori.
A quanto premesso -ed efficacemente argomentato dalla Corte territoriale- può aggiungersi che il ‘risparmio’ si consegue anche riducendo i tempi di lavorazione e non solo gli investimenti per l’acquisto di strumenti cautelativi o per lo svolgimento di corsi di formazione dei dipendenti”.

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