Cassazione Penale: responsabilità dell’ente per omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2020, n. 13575 – Omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica e trauma alla mano per il blocco della presa ad iniezione. Responsabilità dell’ente.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art. 5, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596)”.
In linea con tale principio “conseguentemente all’affermazione della responsabilità dell’imputato, la Corte di appello ha logicamente confermato anche la condanna della M.D. s.p.a. al pagamento di una sanzione amministrativa, la quale aveva risparmiato il danaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l’imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell’intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività”.

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