Cassazione penale: responsabilità e condanna di delegato alla sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2012, n. 46222 – Mancanza del carter di protezione e infortunio: responsabilità di un delegato alla sicurezza.

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2012, n. 46222

Mancanza del carter di protezione e infortunio: responsabilità di un delegato alla sicurezza.

Responsabilità di un delegato alla sicurezza di una spa per il delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di un dipendente della spa che, addetto ad una macchina legatrice di pile di cartoni ondulati, nel tentativo di rimuovere un cartoncino di protezione della pila di cartoni che scorreva sui rulli trasportatori della macchina, cartoncino che si era incastrato tra i rulli, era rimasto con il guanto della mano sinistra impigliato tra la catena di trasmissione di alcuni rulli ed un pignone; organi che non risultavano forniti di protezione alcuna. La mano era stata quindi trascinata nell’ingranaggio che aveva provocato l’amputazione della falange distale del quarto dito.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione: Rigetto.

La suprema Corte afferma che gravava proprio sull’imputato, nella richiamata qualità di delegato alla sicurezza, il dovere, non solo di porre in essere le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, ma anche quello di verificare la presenza e l’operatività dei presidi di sicurezza ed il rispetto, da parte degli stessi dipendenti, delle norme prevenzionali.

Egli era, cioè, tenuto anche a vigilare perchè le condizioni di sicurezza fossero, non solo presenti, ma anche mantenute per tutto il tempo in cui il lavoratore prestava la propria opera.

La condotta del lavoratore, pur scorretta ed imprudente, non è stata tale da interrompere il nesso causale tra la condotta colposa attribuita all’imputato e l’evento determinatosi.

A tale conclusione, la corte territoriale è legittimamente pervenuta, tra l’altro rilevando che era stato il mancato e corretto posizionamento del carter di protezione, che aveva proprio lo scopo di isolare gli organi in movimento della macchina al fine di evitare che gli stessi entrassero in contatto con il corpo degli operatori, a causare l’incidente.

Nessun rilievo, in tale contesto, è stato giustamente attribuito al fatto che l’impianto fosse munito di vari dispositivi di sicurezza idonei ad evitare infortuni, atteso che era stato di fatto eliminato il presidio principale, costituito proprio dal carter che, in qualunque condizione e al cospetto di qualsiasi imprudente condotta dell’operatore, avrebbe sicuramente evitato il pericoloso contatto degli organi in movimento della macchina con il corpo del lavoratore.

omissis

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