Cassazione penale: responsabilità e subappalto, cedimento parapetto

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 novembre 2012, Sentenza n. 46453: caduta a terra per il ribaltamento della griglia di calpestio e il cedimento del parapetto.

Subappalto e mancata partecipazione alle riunioni.

Responsabilità subappalto e mancata partecipazione alle riunioni.

Caduta a terra per il ribaltamento della griglia di calpestio e il cedimento del parapetto.

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 novembre 2012, Sentenza n. 46453

Vai alla Sentenza Cassazione penale n. 46453: responsabilità e subappalto, cedimento parapetto, al link a fianco, sul sito di olympus.uniurb.it

Il Tribunale di Cagliari ha affermato la penale responsabilità degli imputati in epigrafe in ordine al reato di lesioni personali commesso il (Omissis) in danno del lavoratore (Omissis); e li ha altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Cagliari, che ha diminuito le pene e l’entità delle provvisionali.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, il lavoratore, dipendente della (Omissis) Srl, si trovava su una passerella a circa 6 metri da terra quando cadeva al suolo a causa del ribaltamento della griglia di calpestio e del cedimento del parapetto.

Si appurava che la struttura era malamente fissata con due soli bulloni, mentre qualche tempo prima era stata montata a regola d’arte. Si accertava altresì che essa era stata smontata e rimontata in modo erroneo alcuni giorni prima dell’incidente ad opera di ignoti, per dar corso allo smontaggio di un fascio di tubi.
A seguito della caduta, il lavoratore ha riportato lesioni personali.

La (Omissis) eseguiva in subappalto lavori affidati dalla (Omissis) alla (Omissis), concernenti la manutenzione di uno scambiatore all’interno dello stabilimento.

Agli imputati, nella veste di:
– datore di lavoro ((Omissis)) e
– di capocantiere ((Omissis))
è stato mosso l’addebito di aver omesso, quali garanti, di assicurarsi dell’affidabilità delle strutture utilizzate dal lavoratore nel corso delle operazioni in questione.

Ricorrono per cassazione gli imputati.

—————

omissis …

… anche nei contesti in cui si riscontra l’interazione tra diversi organismi operanti all’interno di uno stabilimento, i garanti del lavoratore assumono un ruolo primario nell’assicurare la sicurezza del dipendente.

Al riguardo i giudici di merito hanno riscontrato un atteggiamento trascurato nella gestione del rischio, concretizzatosi nella mancata partecipazione alle riunioni quotidiane tra le aziende operanti all’interno dello stabilimento, al fine di assicurare la corretta interazione nella gestione di plurimi pericoli.

Nella presente sede di legittimità si ipotizza un’omessa convocazione alle riunioni che di certo questa Corte non può riscontrare.
In ogni caso la questione non è, razionalmente, dirimente.
Infatti sono gli stessi ricorrenti che danno conto di riunioni quotidiane, standardizzate, costituenti evidentemente lo strumento per l’integrata risoluzione di tutte le questioni afferenti alla sicurezza, anche negli ambiti caratterizzati dalla cogestione di strutture ed apparati.
Correttamente, in conseguenza, il giudice di merito ha reputato che tale disinteresse abbia inibito la conoscenza degli interventi operati (lo smontaggio ed il rimontaggio) e le verifiche in ordine alla perdurante affidabilità delle strutture sulle quali il lavoratore si muoveva.

D’altra parte, come si è già accennato, correttamente, si è enunciato che l’esistenza di altre posizioni di garanzia afferenti alla direzione dello stabilimento non obliterano per nulla quelle primordiali di:
– datore di lavoro e
– responsabile per la sicurezza.

Vai alla Sentenza Cassazione penale n. 46453: responsabilità e subappalto, cedimento parapetto, al link a fianco, sul sito di olympus.uniurb.it

Approfondimenti

Precedente

Prossimo