Cassazione Penale: responsabilità per caduta dall’alto causata dalla mancanza di adeguato parapetto

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 maggio 2017, n. 25554 – Caduta dall’alto: le passerelle poste a più di 2 mt. di altezza vanno dotate di adeguato parapetto. Continuità normativa tra il D.P.R. 164/56 e il D. Lgs. 81/08.

La Corte di Cassazione, in questa sentenza, ha ribadito che “dopo la entrata in vigore del D.lgs.n.81/2008 (T.U. sulla sicurezza), integra la fattispecie criminosa contestata la violazione della prescrizione secondo cui gli impalcati ed i ponti, le passerelle, le andatoie poste ad un’altezza maggiore di 2 metri, vanno dotati su tutti i lati verso il vuoto di un parapetto robusto ed in buono stato di conservazione (art. 126), in quanto sussiste continuità normativa tra le nuove disposizioni e quelle abrogate, contenute nel D.P.R.n.164/1956, tra le quali in particolare l’art. 68 secondo cui le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro, anche se usate per il passaggio di materiali o di persone, devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede”.

Appare “evidente nell’ipotesi in esame la violazione della specifica norma cautelare, atteso che gli operai stavano trasferendo le assi di ponteggio, dal furgone ad un box adibito a deposito, utilizzando una passerella o rampa, sopraelevata di oltre due metri dal suolo e totalmente priva di protezione verso il vuoto”.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo