Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2026, n. 17877 – Infortunio mortale per il ribaltamento di una pressa: la responsabilità del datore di lavoro non può fondarsi su una regola cautelare elaborata ex post.
La Corte di appello in parziale riforma della sentenza del Tribunale – che aveva condannato l’imputato AA per tutti i reati ascrittigli – dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati di cui agli artt. 70, comma 2 e 87, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2008 ed agli artt. 28, comma 2, lett. a) e 55, comma 4, D.Lgs. n. 81 del 2008 perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per la residua imputazione di cui all’art. 589, commi 1, 2 e 3, cod. pen.
La sentenza di condanna, dunque, è stata confermata in relazione al reato di omicidio colposo, perché, quale legale rappresentante della società e datore di lavoro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e, in particolare, per non aver stabilizzato la pressa poggiante su quattro ruote, utilizzata per compattare le buste di plastica svuotate della materia prima utilizzata nel ciclo di produzione di pannolini, assicurandola a strutture fisse atte ad impedire eventuali sbilanciamenti e/o ribaltamenti e per non aver valutato nel documento di valutazione dei rischi quelli connessi all’utilizzo della pressa, cagionava – in cooperazione colposa con i responsabili del servizio di prevenzione e protezione succedutisi nel tempo – la morte di un dipendente e le lesioni personali ad altro dipendente, che, nel tentativo di estrarre dal macchinario il prodotto compattato, che vi era rimasto bloccato, avendo la pressa raggiunto il massimo carico, venivano colpiti dalla stessa, che cadeva, ribaltandosi.
L’imputato ha interposto ricorso per cassazione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel caso di specie la Corte territoriale non si è fatta carico di dar conto dell’assunto difensivo per il quale la regola cautelare, posta dal costruttore ed indicata nel libretto d’uso, era stata rispettata: il non aver indicato il percorso attraverso il quale è stata individuata una diversa regola cautelare (quella che imporrebbe la stabilizzazione della pressa mediante appositi dispositivi), lascia fondatamente supporre che i giudici di appello abbiano finito per desumerla dalla condotta che hanno ritenuto fosse in grado di evitare l’evento, costruendo, dunque, la regola cautelare ex post, peraltro, sulla base di convinzioni del tutto soggettive, non supportate da un sapere tecnico.
Osserva il Collegio che l’accertamento della causalità colposa, fondato su un giudizio controfattuale ipotetico, si presti – come è, appunto, avvenuto nel caso di specie – a derive ricostruttive, che rischiano di sfociare in forme di responsabilità ex post. Entrambe le sentenze di merito, invero, sono state motivate sulla base di un ragionamento viziato, frutto di una tipica logica del “senno del poi”, così sintetizzabile: poiché la pressa si è ribaltata, era instabile. In tal modo, tuttavia, gli stessi giudici hanno ricavato la regola cautelare (che si ipotizza) violata sulla base di una valutazione ex post, partendo cioè dall’evento verificatosi, per poi chiedersi quali precauzioni avrebbero potuto impedirlo, dandosi in tal modo una risposta ovvia (il bloccaggio della pressa).
La Corte di merito, in altri termini, si è limitata a muovere a ritroso dalla situazione di fatto così come si è verificata, chiedendosi cosa avrebbe impedito il suo dipanarsi, in tal modo “creando” la regola cautelare del singolo evento e non una regola astratta, oggettivamente desumibile dai tratti tipici caratterizzanti l’evento e idonea a prevenire eventi del genere di quello effettivamente occorso (Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, Petti, Rv. 274949 – 01; Sez. 4, n. 36400 del 23/05/2013, Testa, Rv. 257112 – 01).
Viceversa, in tema di colpa generica (come, in definitiva, nel caso che occupa), l’individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata ex post ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell’evento, per poi procedere formulando l’interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ex ante, con il rispetto di una regola cautelare preesistente, alla luce delle conoscenze tecnico – scientifiche e delle massime di esperienza (Sez. 4, n. 34944 del 24/05/2022, Piccioli, n.m.; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Rv. 281997 – 17; Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, dep. 2017, Di Pietro, Rv. 269254 – 01).
Dunque, nel caso di specie, i giudici di appello avrebbero dovuto indagare sui motivi che hanno determinato il ribaltamento, così, verificando, in particolare, se esso fosse stato la conseguenza di un uso ordinario o di un uso improprio del macchinario da parte dei lavoratori e individuare la correlativa regola cautelare che avrebbe dovuto essere osservata.
In proposito, la sentenza impugnata i) evidenzia che l’infortunio mortale per cui si procede è stato determinato da un uso improprio della pressa ad opera del lavoratore che la stavano utilizzando, aiutato da altro lavoratore nel tentativo di sbloccarla; invero, ii) precisa che, dopo aver caricato più del dovuto la pressa di sacchetti di plastica, a fronte delle difficoltà di estrazione della balla, i due lavoratori applicavano una forza considerevole al macchinario, non ammessa in un uso corretto, tale da causarne il ribaltamento; iii) giudica, poi, inadeguata la valutazione del rischio di ribaltamento e le misure volte a fronteggiarlo, tenuto conto che era previsto solo che i lavoratori, in caso di inceppamento del macchinario, avrebbero dovuto astenersi da qualsiasi intervento e rivolgersi al personale addetto alla manutenzione, al fine del ripristino della funzionalità della pressa.
Tuttavia, la Corte territoriale non ha spiegato perché, ex ante, la direttiva impartita non valesse quale idonea misura di prevenzione.
All’inverso, avrebbe dovuto spiegare adeguatamente le ragioni della ritenuta insufficienza delle misure previste per far fronte al rischio di infortuni legati all’inceppamento della pressa, atteso che, a giudizio del Collegio, non basta all’uopo il mero riferimento di entrambe le sentenze di merito al fatto che i frequenti inceppamenti della macchina avevano determinato l’adozione di una sbrigativa e pericolosa prassi lavorativa, che, di fronte al blocco della pressa, in luogo dell’intervento del personale addetto alla manutenzione, prevedeva la forzatura dell’estrazione della balla di plastica rimasta incastrata.
Invero, la Corte territoriale avrebbe dovuto interrogarsi in ordine alla conoscibilità da parte del datore di lavoro circa l’instaurazione di tale sciagurata prassi lavorativa tra i dipendenti della Neos, non potendosi prescindere da un siffatto accertamento per poter affermare la responsabilità dell’odierno ricorrente. Solo qualora si accertasse che l’imputato era a conoscenza della rischiosa prassi in uso all’interno dell’azienda o che l’abbia ignorata per colpa, potrebbe affermarsi che, nonostante il pericolo fosse riconoscibile e, dunque, prevedibile, non ha adottato le misure cautelari necessarie per scongiurarlo.
Le considerazioni svolte impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello, che nello scrutinio della vicenda dovrà seguire il percorso logico sopra schematizzato.
Fonte: Olympus.uniurb


