Cassazione Penale, Sez. 4, 19 febbraio 2021, n. 6505 – RSPP investito da una scarica violenta ed improvvisa di gas nella centrale Termoelettrica. Responsabilità del datore di lavoro e del dirigente.
In questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito che il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme “e dunque tale da interrompere il nesso di condizionamento allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro”.
È dunque abnorme soltanto “il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo”.
Nel caso in esame “il dipendente persona offesa aveva posto in essere una manovra rischiosa e impropria, che poteva essere eseguita solo da personale specializzato, ma comunque non abnorme in quanto non imprevedibile né inevitabile”.
La Corte di Cassazione ha anche confermato il consolidato orientamento “secondo cui compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele”.
Il garante “non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia, in quanto il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa. Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata da eventuali responsabilità dei lavoratori”.
Nel caso di specie, se il datore di lavoro e il dirigente “avessero, ciascuno nelle rispettive qualità, rispettato le prescrizioni di legge ed avessero mantenuto in regola l’impianto antincendio, autorizzando la spesa necessaria per la sostituzione del gas nocivo e la manutenzione o si fossero attivati direttamente mediante ditte specializzate per garantire misure idonee per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori, l’evento lesivo non si sarebbe verificato”.
Fonte: Olympus.uniurb