Cassazione Penale: scala priva di ganci di trattenuta e caduta mortale, responsabilità del gestore del fondo

Cassazione Penale, Sez. 4, 19 maggio 2020, n. 15333 – Scala priva di ganci di trattenuta e caduta mortale durante la raccolta degli agrumi. Responsabilità del gestore del fondo.

In questa sentenza la Corte di Cassazione si è così espressa: “L’imputato era titolare di un vero e proprio obbligo di garanzia a tutela dell’incolumità del lavoratore e che, essendosi verificato l’infortunio sul luogo di lavoro, e quindi entro l’area di rischio, competeva al medesimo, in quanto gestore del fondo, l’obbligo giuridico dell’esatta osservanza delle misure antinfortunistiche, quindi, nel caso di specie, di dotare l’occasionale collaboratore di una scala conforme alla previsioni del, citato art. 133 d. lgs. 81/80, proprio in quanto titolare della specifica posizione di garanzia. Si tratta di conclusione giuridicamente corretta. Sul punto, invero, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile”.

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