Cassazione Penale, sentenza n. 53416: per il reato di mobbing non è determinante il numero dei dipendenti

Per la para-familiarità non rileva il numero dei dipendenti ma le dinamiche relazionali all’interno dell’azienda

La sentenza n. 53416/14 della Cassazione penale sez. VI del 22 dicembre 2014, ha affermato che “la sussistenza (o insussistenza) di un rapporto di natura para-familiare non può essere desunta dal dato – meramente quantitativo – costituito dal numero dei dipendenti dell’impresa nell’ambito della quale siano commesse le condotte in ipotesi maltrattanti, dovendo essa piuttosto fondarsi sull’aspetto qualitativo, id est sulla natura dei rapporti intercorrenti tra datore di lavoro e lavoratore. Si potranno pertanto ravvisare gli estremi della para familiarità allorché ci si trovi in presenza di una relazione interpersonale stretta e continuativa, connotata da una consuetudine o comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare (come nel caso della collaborazione domestica svolta in ambito familiare) o comunque caratterizzata da un rapporto di soggezione e subordinazione del dipendente rispetto al titolare, il quale gestisca l’azienda con atteggiamento “padronale” e, dunque, in modo autoritario sì da innestare quella dinamica relazionale “supremazia – subalternità” che si ritrova nelle relazioni fra soggetti che si trovino ad operare su piani diversi.
Una relazione di siffatta natura difficilmente potrà essere configurata in realtà aziendali di notevoli dimensioni, nell’ambito delle quali i rapporti fra dirigenti e sottoposti tendono ad essere più superficiali e spersonalizzati (non potendosi peraltro escludere dinamiche para-familiari nell’ambito dei singoli reparti e, dunque, nei rapporti fra il capo reparto ed il singolo addetto). In caso di piccole o medie imprese (come appunto nella specie), la valutazione sul punto non può invece prescindere da una attenta indagine sulle effettive dinamiche relazionali intercorrenti fra titolare e lavoratore, sì da rilevare la sussistenza o meno di uno stato di soggezione nei termini sopra delineati.”

Fonte: Olympus

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