Cassazione penale: Si al licenziamento del dipendente che ruba scoperto da telecamere

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13789 del 23 giugno 2011 ha stabilito che è lecito per il datore di lavoro ricorrere all’ausilio delle agenzie investigative per adempiere alla tutela del patrimonio aziendale (NdR in questo caso: furto di una cassiera). Secondo la Corte infatti, la difesa del patrimonio aziendale non può essere sacrificata dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13789 del 23 giugno 2011 ha stabilito che è lecito per il datore di lavoro ricorrere all’ausilio delle agenzie investigative per adempiere alla tutela del patrimonio aziendale (NdR in questo caso: furto di una cassiera). Secondo la Corte infatti, la difesa del patrimonio aziendale non può essere sacrificata dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.
L’articolo 3 della Legge 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) prevede l’impiego di guardie particolari giurate, purchè non contestino ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

La Corte ribadisce lo Statuto e precisa che è lecita l’attività di investigazione riguardante violazioni di obblighi extracontrattuali penalmente rilevanti.
Ciò è giustificato dal perpetuarsi di illeciti e dal solo sospetto o la mera ipotesi che l’llecito sia in piena esecuzione.
Il datore può licenziare il lavoratore quando la condotta è di elevata gravità in base alle mansioni svolte a alla posizione che il lavoratore assume all’interno dell’azienda e che insinuano nel datore una sfiducia nell’attività del lavoratore.

Nel caso esaminato: una cassiera di un bar era stata ripresa a rubare da una telecamera installata all’interno del bar, in violazione dello Statuto dei Lavoratori, poiche installata:
– senza accordo con le rappresentanze sindacali
– senza autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Tuttavia, la Corte di Cassazione Penale ha ritenuto – in questo caso -assolutamente utilizzabili le prove di reato acquisite mediante dette riprese filmate, poichè – per la Corte – la difesa del patrimonio aziendale non può essere sacrificata dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.

Esiste una contraddizione con lo “Statuto dei Lavoratori”?
Condividiamo il parere dell’Avv. Maximilian Maria Russo (avvocato in Monza e Milano): si tratta di una sentenza della Cassazione Penale (e non Civile) che ammette l’utilizzabilità della prova (la prova del reato) nel giudizio penale (e non nel giudizio Civile-giuslavoristico).

La conclusione cui è giunta la Cassazione Penale pare pacificamente condivisibile: del resto di fronte ad un illecito che costituisce reato sarebbe per lo meno bizzarro da parte del colpevole invocare il proprio diritto alla privacy! Diritto alla privacy che va invece difeso e tutelato in tutte quelle situazioni non penalmente rilevanti. A mio parere, quindi, la stessa prova (cassiera di un bar ripresa a rubare soldi da una telecamera installata all’interno del bar in violazione delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori) non potrebbe essere mai utilizzata in un giudizio civile davanti al Giudice del Lavoro a sostegno della legittimità del licenziamento della stessa lavoratrice imputata e condannata nel procedimento penale.

(Red).

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