Il semplice divieto di utilizzare un certo strumento o un bene aziendale o di evitare una certa attività o ancora di non accedere ad una struttura non fa venir meno l’obbligo del garante di tenere i siffatti elementi in perfetta efficienza o di impedire concretamente e non solo disciplinarmente l’attività vietata.
Su colui che riveste la posizione di garanzia, infatti, grava l’obbligo di porre in essere la prevenzione concreta, in questo caso anche normativamente prevista, volta a contenere il rischio garantito.
Nel caso di specie la condotta omissiva del datore di lavoro ha prodotto proprio l’evento temuto.
E perciò, come sottolineato dalla Corte territoriale, per rispondere al motivo di appello, non può ritenersi interruttivo del nesso causale il comportamento del lavoratore- quand’anche estraneo alle mansioni affidate o sinanco vietato dal datore di lavoro- che svolga la mansione affidategli e non mansioni diverse, collocandosi, tuttavia, in luogo diverso da quello destinato allo svolgimento di quella specifica operazione. Perché anche il comportamento del lavoratore che abbia disapplicato elementari norme di sicurezza non può considerarsi eccentrico o esorbitante dall’area di rischio propria del titolare della posizione di garanzia, in quanto l’inesistenza di qualsiasi forma di tutela determina un ampliamento della stessa sfera di rischio fino a ricomprendervi atti il cui prodursi dipende dall’inerzia del datore di lavoro.
Cassazione Penale, Sez. 4, 03 maggio 2019, n. 18326 – Lavoratore investito dal carrello in retromarcia. Su colui che riveste la posizione di garanzia grava l’obbligo di porre in essere la prevenzione concreta volta a contenere il rischio garantito.
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Fonte: Olympus.uniurb
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