Cassazione Penale sulla Somministrazione di Lavoro: Trasferimento per via contrattuale di tutti gli obblighi sull’utilizzatore

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la sentenza del 10 ottobre 2014 n. 42309, si è pronunciata sulle responsabilità legate all’infortunio di un lavoratore somministrato e sul valore della clausola contrattuale che prevede che vengano trasferiti tutti gli obblighi di salute e sicurezza sul datore di lavoro utilizzatore

E’ opportuno premettere che “la dinamica dell’infortunio era stata così ricostruita dal giudice di primo grado: Si.Gi. si trovava insieme ad un altro dipendente della M. s.p.a. [somministratore, n.d.r.] presso il centro commerciale (omissis) al fine di eseguire, per conto della Gr. s.n.c., una prestazione di lavoro temporaneo consistente nel prelevare da un esercizio commerciale e caricare su un furgone attrezzature e scarti di lavorazione. Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo a favore della Gr. s.n.c. aveva avuto inizio in data 11 luglio 2003 e fino al 23 luglio Si.Gi. aveva lavorato a (…), da cui era partito la mattina del 24 luglio alle ore sei, diretto al predetto centro commerciale. L’altro lavoratore si trovava al piano terra vicino al furgone da caricare, mentre Si.Gi. era sul ballatoio posto al secondo piano, attraverso il quale i carrelli con il materiale da scaricare venivano inviati mediante ascensori al cortile sito al piano terra; il parapetto del ballatoio era alto m.1,5 e spesso cm.50 ed era sormontato da una lamiera zincata, che quel giorno era bagnata per la pioggia; ai piedi del parapetto si trovava una canalina a forma di parallelepipedo alta circa cm. 32; nel tentare di comunicare con il collega che si trovava nei pressi del furgone, Si.Gi. era salito sul parapetto posando sullo stesso le estremità inferiori e perdendo l’equilibrio.”

Nel rigettare il ricorso avanzato da due dei quattro soggetti condannati (due dirigenti della M. s.p.a. e due soci della Gr. s.n.c.), la Cassazione afferma che “il giudice del rinvio non dovrà trascurare l’assunto difensivo secondo il quale con una clausola contrattuale erano stati trasferiti all’utilizzatore tutti gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro, da esaminare tenendo conto del principio interpretativo affermato da questa Suprema Corte, in base al quale, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell’art. 2087 cod. civ., che fa carico all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari e altro, Rv. 250761).”

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