Cassazione Penale: utilizzo di attrezzature pericolose consentito a personale esterno

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 dicembre 2023, n. 50095 – Appalto per l’assemblaggio di carpenteria in ferro e morte dell’operaio saldatore durante l’utilizzo di un carroponte presente in azienda.

 

Dal compendio probatorio era emersa l’esistenza di una prassi irregolare …, in cui, a parte saltuari richiami verbali, era di fatto consentito al personale esterno l’utilizzo delle attrezzature pericolose presenti in azienda.
… In tema di infortuni sul lavoro, l’obbligo del datore di lavoro di vigilare sull’esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza (Sez. 4 – n. 35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855 – 01)…

La Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale nei confronti dell’imputato, riformando la prima pronuncia in ordine alla misura della pena inflitta, che riduceva. All’imputato era stato contestato il reato di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, commesso per negligenza imprudenza e imperizia nonchè in violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro, in quanto in qualità di amministratore unico dell’azienda, aveva cagionato la morte dell’operaio saldatore della società con la quale ditta aveva stipulato un appalto per l’assemblaggio di carpenteria in ferro, da eseguirsi presso lo stabilimento della ditta stessa.
I fatti sono stati così ricostruiti dai giudici di merito: l’operaio, intento a svolgere le operazioni di saldatura a filo di un traliccio in acciaio del peso di 37 quintali, per effettuare le quali era necessaria a movimentazione del traliccio mediante carroponte al fine di ruotarlo su quattro lati, durante la rotazione del traliccio rimaneva schiacciato tra il traliccio sospeso e alcuni cavalletti di ferro posti alle sue spalle; detto schiacciamento aveva cagionato un gravissimo politrauma che aveva determinato la morte del lavoratore pochi giorni dopo.
All’imputato erano stati contestati, quali profili di colpa specifica, la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 3 bis, per non aver vigilato riguardo al corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei lavoratori, posto che il lavoratore utilizzava un carroponte in dotazione all’azienda dell’imputato senza essere stato a ciò autorizzato nè formato; nonchè la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 7, lett. a) per non aver adottato le misure necessarie affinchè l’uso delle attrezzature di lavoro fosse riservato ai lavoratori allo scopo incaricati ed appositamente formati per utilizzarle. (…)
Il ricorso presentato dall’imputato è stato rigettato.

Fonte: Olympus.uniurb

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