Cassazione Penale: viabilità non idonea nell’area di cantiere e valutazione concreta della condotta post-illecito

Cassazione Penale, Sez. 3, 01 settembre 2025, n. 30030 – Carenze nella viabilità e nella sicurezza in cantiere: necessaria una valutazione concreta della condotta post-illecito.

 

“in tema di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell’applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull’episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo generebbe l’abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all’art. 301 D.Lgs. n. 81 del 2008”.

Il Tribunale ha condannato l’imputato, in qualità di datore di lavoro dell’impresa edile, in relazione al reato di cui agli artt. 108, 159 comma 2, lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per avere omesso di assicurare idonea viabilità nell’area di cantiere nella quale erano presenti dei cavi elettrici, con rischio di inciampo, su pavimenti e percorsi e per aver omesso di installare ulteriori dispositivi di sicurezza nell’area esterna ad esso.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato con tre motivi di doglianza.

Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.
Merita infatti rilevare che l’attuale formulazione dell’art. 131-bis, cod. pen., permette di tenere conto, ai fini dell’applicazione della disposizione, “anche della condotta susseguente al reato”. Tale aspetto è importante per tracciare il confine con l’oblazione speciale di cui all’art. 301 del D.Lgs. 81/2008, secondo cui il reato si estingue con il pagamento della sanzione, successivo all’adozione delle misure di sicurezza. Con riguardo a quest’ultima disposizione deve osservarsi che l’effetto estintivo si verifica solo una volta verificatesi congiuntamente le due condizioni dell’adozione delle misure e del pagamento della sanzione, restando irrilevante la sola adozione delle misure dovute, senza il pagamento della sanzione, e viceversa. Invece, nel caso dell’art. 131-bis, l’adozione successiva delle misure inizialmente può essere considerata autonomamente quale indice dal quale dedurre la tenuità del fatto, in quanto qualificabile come “condotta susseguente al reato”. Ciò, comunque, non significa che l’adozione delle misure di sicurezza sia comunque sufficiente, dovendo il giudice del merito comunque valutare il valore dell’adempimento, e potendo essere apprezzati indici di segno negativo o cause ostative. Altrimenti, se si consentisse un’applicazione automatica della disposizione si finirebbe per abrogare, nella sostanza, il meccanismo estintivo previsto dalla legislazione speciale.
Deve perciò affermarsi il seguente principio: “in tema di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell’adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell’applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull’episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo generebbe l’abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all’art. 301 D.Lgs. n. 81 del 2008”.
Con riguardo al caso in esame, deve rilevarsi che il giudice del merito non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla concreta valutazione dell’adozione delle misure di sicurezza da parte del ricorrente, limitandosi a stigmatizzare la pluralità delle violazioni delle misure riscontrate in sede di ispezione. La sentenza impugnata deve essere dunque annullato sul punto, con rinvio per nuovo giudizio; mentre il ricorso deve intendersi rigettata nel resto.

Fonte: Olympus.uniurb

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