Cassazione: pieno valore probatorio della certificazione INAIL sull’amianto

La sentenza n. 12823 del 10 giugno 2011 ha stabilito che per l’accertamento in sede giudiziale dell’effettiva esposizione del lavoratore la certificazione dell’INAIL ha pieno valore probatorio ma “non costituisce prova esclusiva” e, pertanto, “l’esposizione qualificata” può essere dimostrata anche attraverso gli ordinari mezzi di prova.

La sentenza n. 12823 del 10 giugno 2011 ha stabilito che per l’accertamento in sede giudiziale dell’effettiva esposizione del lavoratore la certificazione dell’INAIL ha pieno valore probatorio ma “non costituisce prova esclusiva” e, pertanto, “l’esposizione qualificata” può essere dimostrata anche attraverso gli ordinari mezzi di prova.

(fonte INAIL)
La certificazione dell’INAIL ha pieno valore probatorio per il riconoscimento dei benefici contributivi nei confronti dei lavoratori vittime dell’amianto. A stabilirlo è la sentenza n. 12823 del 10 giugno 2011 della Corte di Cassazione.
Il lavoratore che agisce per l’ottenimento del risarcimento previsto dalla legge n. 257/1992 (art. 13, comma 8) ha l’obbligo – dopo avere dato prova della specifica mansione praticata e dell’ambiente dove questa è stata svolta per più di dieci anni – anche di dimostrare che tale ambiente abbia presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di asbesto con valori limite superiori a quelli indicati dalle norme (nello specifico il decreto legislativo n. 277/1991, modificato dalla legge n. 257/1992).

In particolare, in caso di difficoltà di accertamento in sede giudiziale della effettiva consistenza del contatto con la ‘fibra-killer’ nelle varie realtà aziendali, la Suprema Corte ha riconosciuto il pieno valore di prova documentale della certificazione dell’INAIL concernente il grado di esposizione e la sua durata e rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del ministero del Lavoro. Così, si legge nella sentenza, “(…) appare sufficiente l’esistenza della certificazione per fondare il diritto alla maggiorazione contributiva, avendo il Legislatore delegato all’ente di previdenza professionalmente attrezzato i necessari accertamenti tecnici sul superamento della soglia di esposizione e sulla relativa durata, da effettuare peraltro necessariamente attraverso i criteri generali dettati in sede ministeriale, liberando così la fase giudiziale da verifiche lunghe e complicate”.

La certificazione dell’INAIL, precisa la Corte, “non costituisce prova esclusiva” e, pertanto, “l’esposizione qualificata” può essere dimostrata anche attraverso gli ordinari mezzi di prova.

(LP)

Fonte: INAIL

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