Cassazione: reato le tradizioni (straniere) violente contro le donne

In Italia la famiglia è intoccabile, a moglie e marito vanno garantiti gli stessi diritti: le tradizioni di alcuni popoli di relegare le proprie donne in un ruolo subordinato, di vessarle e sottoporle a violenze qui è un grave reato. Corte di cassazione (sentenza n. 22700 del 29 maggio 2009), conferma la condanna di un marocchino che aveva sottoposto a continue violenze e vessazioni la moglie, anche se lei in aula aveva ritrattato tutto.

In Italia la famiglia è intoccabile, a moglie e marito vanno garantiti gli stessi diritti.

Le tradizioni di alcuni popoli di relegare le proprie donne in un ruolo subordinato, di vessarle e sottoporle a violenze qui è un grave reato.

Il monito arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 22700 del 29 maggio 2009, ha confermato la condanna nei confronti di un marocchino che aveva sottoposto a continue violenze e vessazioni la moglie, anche se lei in aula aveva ritrattato tutto.

Tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservare la legge italiana”.
Ma non solo.
La rilevanza della disciplina e le ragioni di carattere generale su cui si fonda escludono che possa esservi apportata qualsiasi deroga non espressamente prevista dal diritto pubblico interno o dal territorio internazionale e implicano che le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria, benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possano essere praticate solo fuori dall’ambito di operatività della norma penale.

Il principio assume particolare valore morale e sociale allorché la tutela riguardi la famiglia che la legge fondamentale dello Stato riconosce quale società naturale, ordinata sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, uguaglianza che costituisce pertanto un valore garantito, in quanto inserito in un ordinamento incentrato sulla dignità della persona umana e sul rispetto e la garanzia dei diritti insopprimibili a lei spettanti.

(Pa-Ra)

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