Cassazione 11 giugno 2012 n. 9441: Appalto di Ricezione e Scarico Merci.
Responsabilità del committente per omessa selezione dellidoneità dellappaltatore, e di questultimo per aver fornito al subappaltatore attrezzature in cattive condizioni e non aver vigilato.
Responsabilità del committente per omessa selezione dellidoneità dellappaltatore, e di questultimo per aver fornito al subappaltatore attrezzature in cattive condizioni e non aver vigilato.
In questa recente e interessante sentenza della Cassazione Civile del 11 giugno 2012 n. 9441, avente ad oggetto gli obblighi del committente, la Cassazione ha richiamato l’importante principio – ispirato all’effettività – secondo cui:
–la la valutazione dell’idoneità tecnica e specifica dell’appaltatore
– nonché la sua serietà professionale, ad eseguire l’incarico a lui affidato, devono essere effettuate non astrattamente bensì in concreto, vagliando oculatamente le risorse tecnico/organizzative dell’appaltatore stesso.”
–la la valutazione dell’idoneità tecnica e specifica dell’appaltatore
– nonché la sua serietà professionale, ad eseguire l’incarico a lui affidato, devono essere effettuate non astrattamente bensì in concreto, vagliando oculatamente le risorse tecnico/organizzative dell’appaltatore stesso.”
Il commento è a cura della Dr.ssa Anna Guardavilla (Autrice de “Il Codice Salute e Sicurezza sul Lavoro).
Il commento e il testo della sentenza sono disponibili nell’area riservata agli abbonati Livelli 2, 3, 4 (vedi link).