Cassazione: responsabilità legali rappresentanti e dirigenti per incendio in un hotel

La Cassazione con sentenza n. 22334 del 06 giugno 2011 ha confermato le condanne a carico dell’amministratrice e legale rappresentante e della direttrice dell’albergo e capo-squadra emergenza di un albergo in cui si sviluppò un incendio e un uomo perse la vita tentativo di calarsi a terra dal balcone. Assolto invece l’amministratore di fatto della società

La Cassazione con sentenza n. 22334 del 06 giugno 2011 ha confermato le condanne a carico di:
– amministratrice e legale rappresentante (B.)
– direttrice dell’albergo e capo-squadra emergenza (M.)
di un albergo in cui si sviluppò un incendio e un uomo perse la vita tentativo di calarsi a terra dal balcone.

Assolto invece l’amministratore di fatto della società.

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Era accaduto che nel corso della notte due giovani donne ospiti dell’hotel inavvertitamente svuotavano nei cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che innescarono l’incendio dell’edificio. Mentre la maggior parte degli ospiti riuscirono a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perse la vita nel tentativo di calarsi a terra dal balcone della sua stanza facendo uso di lenzuola annodate; ed altri due persone vennero meno all’interno del bagno nel quale si erano rifugiate. Il fuoco sviluppatosi dalla stanza delle ragazze era stato alimentato dall’apertura delle porte delle stanze e dalle correnti d’aria.

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono tutti in cassazione.

Il ricorso di N. è fondato. Sono invece privi di pregio quelli di M. e B.

In particolare si è appurato che la notte in cui accaddero i fatti non era in servizio alcuno dei componenti della squadra di emergenza, bensì solo il portiere ed un facchino. Dunque, il piano di emergenza, seppur predisposto, era stato sostanzialmente disatteso. Ciò ha impedito di fronteggiare adeguatamente e tempestivamente il focolaio di incendio; cosa che avrebbe potuto essere fatta ad esempio attraverso la chiusura della porta della stanza lasciata aperta dalle due ospiti dopo la loro fuga, nonché di quelle delle altre stanze. D’altra parte, sia il portiere che il facchino erano privi delle cognizioni e dell’addestramento posseduti dai componenti della squadra di emergenza: ciò spiega perché da parte di costoro non fu adottata alcuna idonea iniziativa. D’altra parte, la presenza di personale qualificato avrebbe anche consentito dì utilizzare tempestivamente gli strumenti in dotazione dell’albergo cioè gli idranti e gli estintori, tanto più che l’albergo era conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. In altri termini, prosegue la Corte, vi erano tutte le condizioni per neutralizzare l’avvio delle fiamme impedendo così che il fuoco si sviluppasse e coinvolgesse l’intero edificio.

Quanto alla M., la Corte di merito considera che la donna, nella duplice veste di direttrice dell’hotel e di responsabile del coordinamento della squadra di emergenza, avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendi nell’arco dell’intera giornata mediante la predisposizione dei relativi turni diurni e notturni.
Quanto alla posizione di B. la Corte d’appello ritiene che, attesa la veste di amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dell’albergo, si configura una posizione di garanzia quale datore di lavoro. Le deve essere fatto carico delle omissioni di vigilanza sul rispetto e l’attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l’organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza.
……

Viene infine annullata la sentenza solo con riguardo alla posizione dell’amministratore di fatto, …, poichè la sua colpevolezza non può essere desunta, .., dalle condotte messe in atto post factu, in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell’hotel prima dell’incendio.

Fonte Olympus.it

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