Il ricorrente era stato condannato in primo grado per lesioni personali colpose perché, quale “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda, aveva ordinato a X, gruista, di effettuare la movimentazione di una pala caricatrice del peso complessivo di120-130 quintali utilizzando una gru che, a causa delcarico eccessivo, si era ribaltata contro un muro”; in conseguenza dell’impatto, il lavoratore aveva riportatouna lesione personale con prognosi di 130 giorni.
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e…. omissis
Leggi:
– il Commento di Anna Guardavilla
– la Sentenza.
in area riservata agli Abbonati ai Livelli 2., 3. e 4.