Cassazione: Risarcimento danno da mancato recepimento delle Direttive UE

La Cassazione con la sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, è intervenuta in materia di risarcimento del danno da mancato o parziale risarcimento di una direttiva comunitaria, specificando il regime dei termini prescrizionali della relativa azione nonché individuando il dies a quo dal quale considerare il calcolo prescrizionale.

Risarcimento del danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie

La terza Sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta, con la Sentenza depositata il 17 maggio 2011, la n. 10813, in materia di risarcimento del danno da mancato o parziale risarcimento di una direttiva comunitaria , specificando il regime dei termini prescrizionali della relativa azione nonché individuando il dies a quo dal quale considerare il calcolo prescrizionale.

Nel dettaglio, la Corte di legittimità chiarisce, in primo luogo, che “nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell’attribuire diritti ai singoli, ma non self-executing, l’inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in con dizioni di ftto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito o io diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che la prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non corre, perché la condotta di inadempimento statuale cagione l’obbligo risarcitorio de die in die.

Qualora, poi, si abbia un adempimento successivo nella direttiva, riguardante tutti i soggetti interessati, il termine di prescrizione è decennale ed inizia a decorrere dal giorno in cui è entrata in vigore la normativa italiana di recepimento.

Se, tuttavia, l’adempimento è stato parziale disponendo, ad esempio, solo per il futuro o riguardando solo alcuni soggetti, la prescrizione decennale inizia a decorrere solo per gli interessati compresi; per tutti gli altri non varrà alcun termine di prescrizione applicabile.

Nella specie, i giudici di legittimità si sono occupati del diritto alla retribuzione del periodo di formazione e, in particolare, della specializzazione dei medici.
Tale diritto era stato riconosciuto in ambito comunitario da specifiche da specifiche direttive non self executing recepite in Italia nel 1991 e, in maniera specifica per i medici, solo nel 1999.

(LG/LP)

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